La legge annuale sulle Pmi, approvata in via definitiva la scorsa settimana dal Parlamento, all’articolo 11 contiene una previsione in materia di smart working che si applica a tutte le imprese, non solo a quelle piccole e medie. Si tratta infatti di una norma che va a incidere sul Testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008), inserendo nell’articolo 3 il comma 7-bis specificamente dedicato all’attività lavorativa prestata in modalità agile «in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro».
Con riferimento a queste prestazioni, la disposizione prevede che «l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali».
La formulazione della norma, inserita in un capo della legge significativamente denominato “semplificazioni”, richiama immediatamente alla mente l’analoga (e in alcune parti sovrapponibile) disposizione già presente nell’articolo 22 della legge 81/2017 istitutiva del lavoro agile, tuttora in vigore, a norma della quale «il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali».
Già dalla norma del 2017 è dunque ricavabile il principio secondo cui l’informativa sui rischi (e sulle misure per fronteggiarli) è l’unica modalità con cui il datore di lavoro può tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la propria da remoto. Del resto, non si vede cos’altro il datore potrebbe fare rispetto a luoghi che neppure conosce e tantomeno controlla. Ne consegue la responsabilizzazione del lavoratore, una volta che sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure per evitarli.
Nel 2020, al tempo della pandemia e dello smart working “di massa”, l’Inail, con l’obiettivo di facilitare l’adempimento, ha pubblicato un dettagliato modello di informativa, ancor oggi ampiamente utilizzato. Nel 2021, anche il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto dal Ministro del lavoro e dalle parti sociali, ha individuato nell’informativa sui rischi (e nella cooperazione del lavoratore nel fronteggiarli) la modalità con cui garantire la salute e la sicurezza all’esterno dei locali aziendali, richiamando altresì la necessità di svolgere la prestazione in luoghi idonei, la cui scelta peraltro è rimessa al lavoratore.
Viene dunque da chiedersi cosa aggiunga la norma appena approvata al quadro normativo esistente. Certamente si rafforza (enunciandolo con maggiore chiarezza) il principio dell’assolvimento degli obblighi di sicurezza (“tutti”) attraverso l’informativa e della conseguente responsabilizzazione del lavoratore, inserendolo nella sua sede naturale, il Testo unico sulla salute e la sicurezza, marcando così le distanze del lavoro agile dal telelavoro. Vi è poi l’espresso riferimento agli obblighi di sicurezza connessi all’utilizzo dei videoterminali, anch’essi assolti con l’informativa, che vale a fugare ogni dubbio che, al riguardo, potesse eventualmente sorgere dalla previsione della legge sul lavoro agile secondo cui «il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore» o dalle disposizioni in materia di videoterminali (e di strumentazione accessoria) del Testo unico.
Nel contempo, coerentemente con la centralità dell’informativa nella tutela di chi lavora da remoto, per l’inadempimento del relativo obbligo, sinora privo di specifica sanzione, sono introdotti l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



