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Gli indumenti che sono dispositivi di protezione dovranno essere individuati dal Dvr

2026-03-23 10:22

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Gli indumenti che sono dispositivi di protezione dovranno essere individuati dal Dvr

Codice anticontraffazione nuova caratteristica del badge di cantiere.

Con circolare 1/2026, pubblicata lo scorso 23 febbraio e adottata a fronte dell’acquisizione del parere dell’Ufficio legislativo del ministero del Lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal Dl 159/2025. Il documento offre una mappatura sistematica degli istituti modificati, con indicazioni puntuali per l’attività ispettiva, in relazione alla totalità dei contenuti del testo normativo.

 

Il badge di cantiere: integrazione, non sostituzione

 

Tra le novità di maggiore impatto operativo figura il cosiddetto badge di cantiere, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del Dl 159/2025. L’Inl chiarisce con precisione che tale strumento non sostituisce la tessera di riconoscimento già prescritta dall’articolo 18, comma 1, lettera u, e dall’articolo 26, comma 8, del Dlgs 81/2008, nonché dall’articolo 5 della legge 136/2010, ma la integra con un requisito aggiuntivo: la presenza di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzabile anche in formato digitale tramite strumenti interoperabili con il sistema Siisl, sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, indipendentemente dalla qualifica di impresa edile.

L’Ispettorato interviene, in un secondo passaggio, in relazione all’operatività del badge: le nuove caratteristiche restano sospese fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 3 dell’articolo 3, che definirà modalità attuative, misure di controllo, tecnologie di monitoraggio dei flussi di manodopera e tipologie di informazioni trattate. Solo a valle di tale provvedimento - e salvo diverse tempistiche ivi previste - l’obbligo diventerà cogente.

Il medesimo decreto estenderà, con successiva adozione, tanto il badge quanto la patente a crediti agli ulteriori settori a elevato rischio.

 

Patente a crediti: decurtazioni, sanzioni e sospensione

 

L’articolo 3, comma 4, lettera a, numero 1, introduce il comma 7-bis all’articolo 27 del Dlgs 81/2008, stabilendo che, per le violazioni di cui ai punti 21 e 24 dell’allegato I-bis, la decurtazione opera a seguito della notificazione del verbale di accertamento e non più del solo accertamento. L’allegato è stato contestualmente riorganizzato: i previgenti punti da 21 a 23 confluiscono in un’unica previsione al punto 21, che prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dalle giornate di impiego irregolare. Resta distinto il punto 24, che introduce un’ulteriore decurtazione di 1 credito in presenza dell’aggravante per impiego di lavoratori stranieri in condizione di irregolarità, minori in età non lavorativa o beneficiari di misure di sostegno al reddito. La modifica si applica esclusivamente agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026; alla condotta anteriore continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.

Giova inoltre ricordare che dal 31 ottobre 2025, data di entrata in vigore del Dl 159/2025, la soglia minima della sanzione amministrativa di cui all’articolo 27, comma 11, Dlgs 81/2008, per chi operi privo di patente o con punteggio inferiore a 15 crediti, è elevata da 6.000 a 12.000 euro. La sanzione è commisurata al 10% del valore dei lavori; qualora tale valore sia indeterminabile o il 10% risulti inferiore alla soglia, questa costituisce il parametro di riferimento.

In concreto, per effetto dell’articolo 16 della legge 689/1981, il pagamento in misura ridotta si attesta a 4.000 euro (un terzo del massimo), non operando la diffida di cui all’articolo 301-bis del Dlgs 81/2008.

 

Rimane ferma l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi

 

La circolare ricorda come il Dl 159/2025 intervenga altresì sull’articolo 27, comma 8, rafforzando il raccordo tra autorità giudiziaria e Inl nei casi di infortuni mortali o con inabilità permanente. Le Procure della Repubblica sono ora obbligate a trasmettere tempestivamente all’Ispettorato le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento di sospensione cautelare (fino a dodici mesi), fermo restando il segreto istruttorio ex articolo 329 del Codice di procedura penale. La circolare ribadisce che la sospensione presuppone la verifica di una responsabilità diretta dell’operatore «almeno a titolo di colpa grave» secondo il criterio del «più probabile che non»; laddove gli elementi non siano sufficienti e richiedano approfondimenti di competenza dell’autorità giudiziaria, la sospensione non potrà essere adottata.

 

Formazione in materia di Ssl: aggiornamento Rls e deroga per pubblici esercizi

 

Un tema fortemente sentito e largamente discusso riguarda la formazione dei lavoratori: l’articolo 5, comma 1, lettera d, estende l’obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alle imprese con meno di 15 dipendenti, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità, nel rispetto del principio di proporzionalità. Per le imprese con oltre 15 lavoratori, invece, rimangono invariate le ore minime (4 ore annue da 15 a 50 dipendenti; 8 ore annue oltre i 50).

Significativa la deroga introdotta in sede di conversione con l’articolo 1-bis, su cui la circolare operativa si sofferma ponendo forte attenzione: per i datori di lavoro operanti nei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’addestramento specifico dei neo-assunti possono essere completati entro 30 giorni dall’assunzione, in deroga al principio generale della formazione preventiva di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a. La circolare non manca di segnalare che si tratta comunque di un termine perentorio e non di un’esenzione dall’obbligo.

 

Sorveglianza sanitaria: visita per alcol e stupefacenti e screening oncologici

 

L’articolo 17 del decreto-legge apporta tre rilevanti integrazioni in materia di sorveglianza sanitaria. In primo luogo, codifica espressamente nell’articolo 20, comma 2, lettera i), quanto già consolidato dalla giurisprudenza: i controlli sanitari obbligatori devono essere computati nell’orario di lavoro, fatta eccezione per le visite preassuntive.

In secondo luogo, introduce all’articolo 41, comma 2, la nuova lettera e-quater, che ammette la visita medica in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, limitatamente alle attività ad elevato rischio infortuni in base all’articolo 15 della legge 125/2001 e articolo 125 del Dpr 309/1990. L’Inl precisa che, ai fini di una corretta applicazione, occorre attendere l’accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026 per la ridefinizione delle condizioni e modalità di accertamento.

In terzo luogo, viene attribuito al medico competente il compito di promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai Lea, con funzione informativa a supporto della prevenzione primaria.

 

Ulteriori profili di novità in materia di sicurezza sul lavoro

 

La circolare interviene, quindi, sugli ulteriori passaggi contenuti nel testo di norma, confermandone e rimarcandone i concetti ed i relativi passaggi operativi.

Prevenzione delle condotte violente o moleste. L’articolo 5, comma 1, lettera c, introduce tra le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del Dlgs 81/2008 (nuova lettera z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro rientranti nel campo del Titolo II. L’obbligo si inserisce nel Dvr e assume pertanto carattere di adempimento valutabile in sede ispettiva.

In relazione a tale passaggio, si rende necessario sottolineare come l’obbligatorietà introdotta in relazione a questo passaggio non renda più possibile considerare la valutazione specifica del rischio molestie come un investimento utile al riconoscimento della premialità del modello OT23, il cui layout dovrà essere, di conseguenza, rivisto.

Indumenti da lavoro con caratteristica DPI. La modifica all’articolo 77, comma 4, lettera a, chiarisce che l’obbligo di manutenzione e sostituzione dei Dpi si estende agli indumenti da lavoro che, a seguito della valutazione dei rischi, assumano le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale. Gli ispettori verificheranno che tale individuazione risulti documentata nel Dvr.

Scale verticali permanenti. Il novellato articolo 113, comma 2, circoscrive il campo di applicazione alle scale verticali fissate a un supporto con altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi. Per tali scale è richiesta, in alternativa e in base alla valutazione del rischio, la gabbia di sicurezza oppure un sistema di protezione individuale anticaduta ex articolo 115. Per le scale già installate entro il 31 ottobre 2025 le nuove disposizioni acquisiscono efficacia dal 1° febbraio 2026. In sede ispettiva si verificherà l’aggiornamento delle procedure d’uso e la disponibilità dei dispositivi.

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. Il novellato articolo 115 ribadisce la priorità dei sistemi collettivi (parapetti e reti di sicurezza) e ridefinisce la classificazione dei sistemi individuali in quattro tipologie: trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso e posizionamento mediante funi, arresto caduta. I primi tre prevalgono sull’ultimo nell’ordine di scelta; per i sistemi a fune rimane il rinvio agli articoli 111, comma 4, e 116.

Modelli di organizzazione e gestione. L’articolo 30, comma 5, del Dlgs 81/2008 è aggiornato sostituendo il superato standard OHSAS 18001:2007 con la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024: i modelli conformi a tale norma o alle Linee guida UNI-INAIL del 2001 si presumono idonei ad escludere la responsabilità amministrativa dell’ente per le parti corrispondenti.

Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ). L’articolo 2 del decreto amplia le cause ostative all’iscrizione e alla permanenza nella RLAQ, includendo le condanne per violazioni in materia di salute e sicurezza e le contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, ricevute negli ultimi tre anni. La clausola di sanatoria è riconosciuta laddove l’impresa abbia regolarizzato le inosservanze sanabili e pagato in sede amministrativa prima del provvedimento definitivo.

Comunicazioni obbligatorie e notifica preliminare. Dal 1° aprile 2026 le comunicazioni obbligatorie potranno essere effettuate anche tramite il portale SIISL, secondo le modalità di un decreto ministeriale ancora da adottare. La notifica preliminare ex articolo 99 del Dlgs 81/2008 dovrà indicare - con effetto già dal 31 ottobre 2025 - il codice fiscale o la partita IVA delle imprese in subappalto.

Organi istituzionali SSL. L’Inl acquisisce rappresentanza diretta nel Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive (articolo 5), nella Commissione consultiva permanente (articolo 6) e nella Commissione per gli interpelli (articolo 12), rafforzando il proprio ruolo istituzionale nell’architettura del sistema prevenzionistico nazionale.

 

La circolare Inl 1/2026 si caratterizza per un approccio sistematico e una notevole densità tecnica, restituendo un quadro articolato degli adempimenti introdotti o modificati dal Dl 159/2025. Permangono tuttavia numerosi ambiti - badge di cantiere, formazione Ssl accreditata, estensione della patente a crediti ad altri settori, visita medica per alcol e stupefacenti - la cui piena operatività dipende dall’emanazione di provvedimenti attuativi che, allo stato, non risultano ancora adottati. I datori di lavoro e i professionisti del settore sono pertanto chiamati a un costante monitoraggio delle evoluzioni normative secondarie, nel cui alveo si concretizzerà la portata effettiva delle riforme già in vigore sul piano primario.

 

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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