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L’infortunio deve essere collegato all’attività lavorativa

2026-03-25 11:38

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L’infortunio deve essere collegato all’attività lavorativa

Due sentenze di merito hanno riconosciuto il risarcimento da parte dell’Inail, anche durante la fruizione di un permesso.

La novità forse più rilevante introdotta dalla legge 81/2017, che ha disciplinato il lavoro agile, è la copertura Inail per chi lavora da remoto. Lo smart working, in fondo, si poteva fare anche prima della legge (non mancano esperimenti precedenti in tal senso), ma gli eventuali infortuni occorsi durante il lavoro al di fuori dei locali aziendali non erano risarciti dall’assicurazione obbligatoria pubblica.

L’articolo 23 della legge ha esteso la tutela agli infortuni (e alle malattie professionali) «dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali». Ha anche garantito la copertura all’infortunio in itinere, occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, purché la scelta di quest’ultimo sia ragionevole e dettata da esigenze lavorative o di conciliazione vita-lavoro.

È apparso subito chiaro come la questione più delicata sarebbe stata l’accertamento della connessione dell’infortunio con l’attività lavorativa. Con una circolare emessa a pochi mesi dall’entrata in vigore della legge (la 48/2017) l’Inail ha subito chiarito, al riguardo, che avrebbe fatto in prima battuta riferimento all’accordo individuale di lavoro agile per individuare il perimetro spazio-temporale della copertura, sempre che tale perimetro sia desumibile dall’accordo. In mancanza di tali indicazioni, precisa l’istituto, è necessario «verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa». Un compito certamente non facile per gli organi ispettivi Inail, chiamati a verificare se l’infortunio subito al di fuori dei locali aziendali sia ricollegabile o meno all’attività lavorativa, secondo i principi generali in materia.

Ci si poteva aspettare un nutrito contenzioso, che però non sembra esserci stato. Sono note al riguardo solo due sentenze di merito. La prima (Tribunale di Milano, 17 luglio 2024) ha riguardato il caso di una lavoratrice infortunatasi mentre stava tornando a casa, dove prestava attività da remoto, dopo un permesso per andare a prendere la figlia a scuola. L’Inail aveva contestato la risarcibilità per mancanza dell’occasione di lavoro, trattandosi di infortunio occorso durante un permesso. Il Tribunale ha, invece, accolto la domanda di risarcimento della lavoratrice, affermando, anche sulla base di un precedente della Cassazione (ordinanza 18659/2020), che la fruizione del permesso (collegato all’adempimento dei doveri genitoriali) non escludeva la natura di infortunio in itinere di quanto accaduto.

La seconda sentenza (462/2025 del Tribunale di Padova), che ha avuto recentemente vasta eco sui media, ha deciso su un infortunio subito da una lavoratrice che (a quanto si apprende), mentre partecipava a una videoconferenza presso la propria abitazione si era alzata per recuperare alcuni documenti ed era caduta fratturandosi una caviglia. Il Tribunale, sul presupposto della connessione del sinistro con l’attività lavorativa, ha accertato il diritto della lavoratrice non solo al risarcimento del danno biologico (per la verità, a quanto pare, in discussione solo per il quantum), ma anche al rimborso delle prestazioni mediche sostenute in regime privato, in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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