L’Agenzia delle entrate, nella circolare 2/E/2026 del 24 febbraio, ha confermato la piena spettanza delle detassazioni introdotte per l’anno in corso dalla legge 199/2025 per i lavoratori domestici.
Nello specifico, essi beneficeranno sia dell’imposta sostitutiva del 5%, ex comma 7, articolo 1, legge 199/2025 sugli aumenti contrattuali siglati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ed erogati dal 1° gennaio 2026, che dell’imposta sostitutiva del 15% ex comma 10, articolo 1, legge 199/2025 sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, laddove aventi un reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore, rispettivamente, a 33.000 e 40.000 euro.
Secondo quanto disciplinato dalla circolare, dovranno pertanto essere assoggettati a prelievo fiscale del 5%, salvo espressa rinuncia del lavoratore, gli incrementi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, erogati a far data dal 1° gennaio 2026, anche laddove assorbano parzialmente o totalmente gli importi a titolo di superminimi.
Il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico Fidaldo è stato rinnovato, da ultimo, in data 28 ottobre 2025; il rinnovo precedente risale all’8 settembre 2020.
Il meccanismo di aggiornamento annuale dei minimi retributivi, effettuato secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno, ad opera della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 45 del Ccnl, costituisce una mera modalità di definizione dei minimi stessi, stabilita dall’art.38 del CCNL, che già ne disciplina la decorrenza al 1° gennaio di ogni anno.
In mancanza di ulteriori chiarimenti, parrebbe quindi logico ritenere che le rivalutazioni annuali dei minimi retributivi, relative al rinnovo dell’8 settembre 2020, non possano beneficiare della detassazione, poiché facenti capo ad un rinnovo precedente al 1° gennaio 2024; di contro, saranno invece interessati dal beneficio gli incrementi derivanti dal rinnovo del 28 ottobre 2025, peraltro decorrenti dal 1° gennaio 2026.
Rientrano nella tassazione agevolata anche le quote di incremento retributivo di cui sopra, calcolate sulla tredicesima mensilità e sulle somme erogate dal datore di lavoro quale integrazione di eventi indennizzati dagli enti (malattia, infortunio etc.).
L’agenzia specifica inoltre che, nel caso di maggiorazioni per il lavoro prestato nel giorno del riposo settimanale, queste saranno detassate relativamente al “riposo settimanale individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica”.
A tal proposito, l’articolo 13 del Ccnl lavoratori domestici Fidaldo del 28 ottobre 2025, afferma che, per i lavoratori conviventi il riposo settimanale è di 36 ore, di cui 24 da godere di domenica e 12 in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti, mentre per i lavoratori non conviventi, è pari a 24 ore e deve essere goduto la domenica.
Tuttavia, è previsto anche che, laddove fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente.
Infine, qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione con altra giornata.
Non essendo i datori di lavoro domestico sostituti d’imposta, la fruizione delle detassazioni per i lavoratori domestici potrà avvenire esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi; gli importi agevolati non concorreranno alla formazione del reddito complessivo e non rileveranno ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate, mentre dovranno essere computati nel reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo ex articolo 1, Dl 3/2020, nei casi in cui l’imposta lorda risulti superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.
Naturalmente, per poter beneficiare di tali agevolazioni, i lavoratori dovranno avere a disposizione i dati relativi alle somme da detassare; considerato che nel lavoro domestico non è obbligatoria la predisposizione del LUL, né della CU, sarà onere dei datori di lavoro escogitare una modalità di gestione consona di tali dettagli, con un inevitabile aggravio operativo.
Cit. “Il Sole 24 Ore”



