L’articolo 2 del Dlgs 148 del 7 agosto 2026 ha riscritto l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir in quattro periodi.
Ai fini che qui interessano contano tre incisi. Il primo periodo assume il 50% dell’importo Aci su 15.000 chilometri «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti», superando la risposta 233 del 9 settembre 2025, contraria allo scomputo delle somme pagate per gli optional. Il terzo dispone che «i valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento» dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione. Il quarto incrementa del 5 per cento, in presenza di accessori non valorizzati nelle tabelle Aci e non acquistati dal lavoratore, «il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo». La formula è replicata nel nuovo testo unico (articolo 53, comma 6, D.Lgs. 117/2026) e nel comma 48-bis della legge 207/2024 per i veicoli in salvaguardia.
Il problema nasce dalla collocazione dello scomputo, incorporato nella definizione stessa del valore del primo periodo anziché posto in chiusura del calcolo. Le maggiorazioni, a loro volta, non richiamano l’importo Aci ma «i valori determinati» in base ai periodi precedenti, cioè valori già al netto delle trattenute. Sul piano letterale, dunque, il 50 e il 5 per cento si applicano al netto. Nei primi commenti è diffusa la lettura opposta: maggiorazione sul valore convenzionale lordo e scomputo finale delle trattenute.
La divergenza non è trascurabile. Con un costo chilometrico di 0,60 euro, un veicolo termico oltre il quinto anno e una trattenuta di 1.200 euro annui, la base è 4.500 euro. Nella lettura letterale il valore netto di 3.300 euro, maggiorato del 50 per cento, porta a un imponibile di 4.950 euro; nella lettura al lordo si arriva a 6.750 euro e, dedotta la trattenuta, a 5.550 euro. Con optional non censiti la forbice sale a 5.197,50 contro 5.887,50 euro. Le due maggiorazioni operano in cascata: 1,5 × 1,05 = 1,575, cioè +57,5 per cento, non la somma delle due percentuali. Nella lettura letterale ogni euro trattenuto riduce l’imponibile di 1,5 euro (1,575 con gli optional), nella lettura al lordo di un euro.
A favore della lettera militano il tenore del testo e la tecnica redazionale: il quarto periodo enumera i periodi «primo, secondo e terzo», riferendo ogni maggiorazione al risultato dei passaggi precedenti; un rinvio all’«importo» del primo periodo avrebbe reso evidente la scelta opposta. La stessa relazione illustrativa descrive la maggiorazione per anzianità come «incremento del valore fiscalmente rilevante» rispetto a quello degli anni precedenti, espressione che evoca il valore netto. Nella lettura al lordo l’aggravio per chi contribuisce al costo supera il 50 per cento (nell’esempio, il 68).
A favore dello scomputo finale militano la funzione della clausola e i lavori preparatori. La circolare 326/E/1997 (paragrafo 2.3.2.1) afferma che le somme corrisposte dal dipendente «devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore»: se le maggiorazioni concorrono a stabilire quel valore, lo scomputo interviene dopo. La relazione illustrativa allo schema (atto del Governo n. 430) è però esplicita sulla sequenza: quantificato il valore del benefit, comprensivo dell’incremento del 5 per cento, si scomputa l’ammontare complessivamente addebitato al dipendente per l’auto e per gli optional. La relazione non ha forza di legge e il testo non ne riproduce la sequenza, ma documenta l’intenzione del legislatore delegato. Nella stessa direzione la risposta n. 14 del 21 gennaio 2026: la trattenuta pari al valore convenzionale azzera il benefit e l’eccedenza resta reddito; dal 2026 quel valore, e con esso la trattenuta di azzeramento, coincide con il valore maggiorato nella lettura al lordo e con il valore base in quella letterale.
Le conseguenze ricadono sul sostituto d’imposta, anche ai fini contributivi (articolo 12 della legge 153/1969). I rischi sono speculari: chi applica la lettera si espone a recuperi di ritenute e contributi se l’Agenzia seguirà la relazione illustrativa; chi applica il lordo tassa più del dovuto se prevarrà il testo, con riflessi anche sulle soglie di esenzione di 1.000 e 2.000 euro. Serve un chiarimento ufficiale, atteso con la circolare sul correttivo. Nel frattempo tre accorgimenti valgono per entrambe le opzioni: esplicitare il criterio adottato nella lettera di assegnazione e nella car policy; nei modelli che mirano all’azzeramento del benefit, calibrare la trattenuta tenendo conto delle maggiorazioni; verificare la sequenza impostata nel software paghe, perché il ricalcolo dal 1° gennaio 2026 replicherebbe l’errore su tutte le mensilità. Per gli assetti strutturati resta la via dell’interpello.
Cit. “Il Sole 24 Ore”




