Fattore tempo e commercial reason sono le nuove condizioni per verificare la presenza di una stabile organizzazione in caso di attività svolta in smart working in un Paese estero. Anche in presenza di un’attività svolta dall’abitazione per oltre il 50% dell’orario di lavoro, occorre accertare l’esistenza di una ragione commerciale che giustifichi lo svolgimento dell’attività in quello Stato sulla base dei fatti e delle circostanze del caso concreto.
Con le modifiche introdotte nel Commentario all’articolo 5 del Model Tax Convention on Income and on Capital dello scorso 30 settembre 2026 (paragrafi 44.1-44.21), l’Ocse prende posizione sui profili fiscali che regolano il lavoro da remoto transfrontaliero (cross-border working from a home or other relevant place), chiarendo quando l’attività svolta dall’abitazione del lavoratore possa assumere rilevanza ai fini di una possibile stabile organizzazione. Pur rimanendo ancorata alle circostanze fattuali, la valutazione viene ora affiancata da una soglia quantitativa fondata sul tempo di lavoro svolto dall’abitazione o da altro luogo rilevante.
In particolare, secondo il nuovo paragrafo 44.8, un’abitazione o altro luogo utilizzato dal dipendente non dovrebbe essere generalmente considerato una sede d’affari dell’impresa qualora il lavoratore vi svolga meno del 50% del proprio orario di lavoro complessivo nell’arco di qualsiasi periodo di 12 mesi che inizi o termini nell’esercizio fiscale interessato. Ai fini della valutazione è rilevante il comportamento effettivo del lavoratore. Le previsioni contrattuali o le policy aziendali possono costituire un utile elemento probatorio soltanto nella misura in cui riflettano le modalità con cui l’attività lavorativa è realmente svolta.
Qualora, invece, il lavoratore svolga da casa o da altro luogo rilevante almeno il 50% del proprio orario di lavoro complessivo in un qualsiasi periodo di 12 mesi che abbia inizio o termine nell’esercizio fiscale considerato, l’eventuale configurabilità di una sede d’attività dell’impresa deve comunque essere valutata alla luce dei fatti e delle circostanze in concreto.
Nell’ambito di tale analisi assume rilievo preminente la verifica dell’esistenza di una commercial reason, ossia di una ragione commerciale che giustifichi lo svolgimento dell’attività proprio nello Stato in cui si trova il lavoratore. Secondo il Commentario, tale ragione commerciale sussiste quando la presenza fisica del lavoratore in quello Stato facilita di per sé lo svolgimento dell’attività dell’impresa. Ciò può accadere, ad esempio, quando nello Stato siano presenti persone, risorse o opportunità di business cui l’impresa necessita di accedere per la conduzione della propria attività con personale in loco. Tra queste casistiche, assumono rilevanza gli incontri con i clienti già esistenti, lo sviluppo di nuova clientela, l’individuazione di opportunità commerciali.
Di contro, il Commentario chiarisce che la commercial reason non può essere rinvenuta quando il lavoro da remoto è consentito esclusivamente per soddisfare esigenze personali del lavoratore o quando ciò risponda ad una esigenza aziendale di riduzione dei costi.
A chiarimento delle nuove indicazioni interpretative, alcuni esempi possono aiutare. Nell’esempio del dipendente che lavora da casa per circa il 30% del proprio tempo, pur essendo l’abitazione utilizzata in modo continuativo durante l’anno, l’Ocse conclude che, in assenza di fatti e circostanze che possano dimostrare il contrario, l’abitazione non costituisce una sede d’affari dell’impresa, in quanto il lavoratore opera da quel luogo per meno del 50% dell’orario complessivo. Interessante è anche il caso del dipendente che lavora da casa per oltre il 50% del proprio tempo, ma presta servizi da remoto a clienti situati in vari Stati e incontra fisicamente clienti nello Stato di residenza in modo intermittente e occasionale. Nonostante il superamento della soglia quantitativa, in assenza di fatti e circostanze che dimostrino il contrario, si può escludere che l’abitazione costituisca una stabile organizzazione dell’impresa.
In tale contesto, per le imprese multinazionali assume rilievo prioritario un presidio preventivo del lavoro da remoto transfrontaliero, volto a bilanciare la flessibilità lavorativa con i potenziali rischi fiscali.
Cit. “Il Sole 24 Ore”




