Come noto l'art. 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che: "In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso".
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che: "La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità".
Innanzitutto, è bene ricordare che la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del D.Lgs n. 151 del 2001.
Ciò premesso, poiché nell'articolo 55 vi è un riferimento generico alle dimissioni "volontarie", senza alcuna eccezione per il periodo di prova – come invece previsto dal precedente art. 54 relativamente al divieto di licenziamento – ed in mancanza di indicazioni ufficiali in merito, le tutele in commento (NASpI e indennità sostitutiva del preavviso) parrebbero spettare al lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità e rassegni le dimissioni entro l'anno di vita del figlio per mancato superamento del periodo di prova.
Infine, sempre per le stesse argomentazioni espresse in precedenza, a parere di chi scrive, le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova nel periodo protetto ed entro il terzo ano di vita del bambino andrebbero comunque convalidate presso le sedi dell'Ispettorato territorialmente competente.
Cit. “Il Sole 24 ore”