Il Consulente del Lavoro può erigersi come soggetto fautore del lavoro etico e del lavoro sicuro a cui ogni organizzazione del lavoro deve mirare per raggiungere l’importante traguardo della riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
La normativa nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro impone una serie di adempimenti che prevedono responsabilità amministrative e penali nei confronti di quasi tutti i soggetti coinvolti. Le relative violazioni implicano, nei casi più gravi, anche la sospensione immediata dell’attività o la revoca di agevolazioni fiscali e contributive nei confronti delle aziende interessante.
Per cui, il Consulente del Lavoro, che è il professionista al centro della gestione del rapporto di lavoro di coloro che sono i soggetti attivi (e passivi) maggiormente interessati dall’applicazione delle norme in materia, non può esimersi dall’essere anche un vero e proprio “divulgatore” della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, in modo che le aziende assistite siano effettivamente in regola con tali importanti adempimenti.
Bisogna ricordare che le responsabilità previste dalla normativa non sono rivolte esclusivamente al datore di lavoro, ma anche alle altre figure aziendali interne o esterne quali i dirigenti (alla sicurezza), i preposti, il medico competente, il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed ovviamente i lavoratori. Si rileva che, di massima, invece hanno “semplici” attribuzioni il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e compiti gli addetti alla gestione delle emergenze incendio (oggi anche chiamati Addetti al Servizio Antincendio) e gli addetti alla gestione del primo soccorso.
È importante pertanto, in primis, individuare se una organizzazione lavorativa rientri nel campo di applicazione del D. Lgs. n.81/2008 con tutte (o parte) delle implicazioni inerenti al rispetto della normativa. Sembra pertanto utile rilevare che, ai fini delle disposizioni in esame, ricadono tutti gli obblighi inerenti all’applicazione del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro su una qualsiasi organizzazione al cui interno svolga un’attività lavorativa un soggetto rientrante nella definizione di “lavoratore” (art. 2, comma 1, lett. a). È quindi identificabile come lavoratore chi svolga tale attività, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (per cui anche i lavoratori a tempo determinato, a chiamata, apprendisti,…), con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (per cui anche i praticanti), con la sola esclusione dei collaboratori familiari e badanti. Sono inoltre equiparati i soci lavoratori anche di società di fatto, per cui è obbligatorio rispettare gli adempimenti normativi anche per coloro che svolgano le attività in una società composta esclusivamente da soci lavoratori senza effettivamente dei lavoratori dipendenti.
Mentre, effettivamente rimangono esclusi i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci di società semplici nel settore agricolo, gli artigiani e piccoli commercianti sui quali ricadono esclusivamente alcuni obblighi stabiliti dall’art. 21 del medesimo D. Lgs. n.81/2008. I cd “volontari”, invece, vengono equiparati ai lavoratori autonomi (ad eccezione dei volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile, che rimangono a tutti gli effetti “lavoratori”).
I soggetti coinvolti e la loro identificazione e nomina
Risulta perciò essenziale identificare i diversi soggetti coinvolti per stabilire quali siano le rispettive responsabilità, i compiti e le attribuzioni di ognuno di essi. Per cui è utile che il Consulente del Lavoro inviti i propri clienti ad individuare ed eventualmente nominare, se ciò non sia già avvenuto, le relative figure all’interno dell’organigramma aziendale della sicurezza.
Tra questi soggetti il ruolo ed il concetto del preposto hanno avuto un’importante ridefinizione nel corso delle novelle al D. Lgs. n.81/2008 intervenute nel dicembre 2021 (con la Legge 17 dicembre 2021, n.215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021 n.146), successivamente anche chiarite dalla Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023.
Infatti i preposti risultano essere coloro che, in base alle proprie competenze professionali, ai poteri gerarchici e funzionali (che non implicano necessariamente un inquadramento contrattuale superiore rispetto ai colleghi), sovrintendono all’attività lavorativa, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute. Questo implica che hanno la responsabilità e l’obbligo di impedire che vengano svolte attività non conformi alla normativa e alle procedure aziendali rispetto all’utilizzo di attrezzature e sostanze pericolose, al corretto impiego dei DPI (dispositivi di protezione individuale) o alle metodologie di lavoro. Questo obbligo non si deve assolutamente fermare alla semplice segnalazione, ma esiste un potere/dovere impositivo di interrompere l’attività lavorativa se tale comportamento persiste. Il Consulente del Lavoro può far emergere nei confronti delle proprie aziende l’importanza che tale figura ha nell’organizzazione lavorativa anche in qualità di garante del “sistema sicurezza”, sussistendo sempre l’obbligo di individuarlo indipendentemente dalle caratteristiche aziendali, potendo coincidere con il datore di lavoro esclusivamente in quelle strutture in cui egli sovraintenda personalmente e direttamente all’attività lavorativa.
Ulteriore figura di riferimento è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Non sono previste sanzioni nel caso di mancata elezione da parte dei lavoratori, ma è comunque rilevante che i lavoratori siano informati sull’importanza di eleggere al proprio interno uno (o più) RLS al fine di veder garantita la rappresentatività ed i principi di verifica e di promozione stabiliti dall’art.9 dello Statuto dei Lavoratori. Il Consulente del Lavoro dovrebbe essere a conoscenza se i lavoratori delle proprie aziende hanno provveduto all’elezione in quanto ha il compito di trasmettere il relativo nominativo all’INAIL attraverso l’accesso al portale istituzionale. In caso contrario il professionista può consigliare l’azienda di invitare i lavoratori alla nomina oppure procedere a richiedere agli enti bilaterali/organismi paritetici il relativo servizio di RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) che in alcuni casi è già compreso economicamente nella quota che periodicamente si versa all’ente stesso. Tali RLST hanno le stesse funzioni del RLS e, pertanto, possono accedere a tutti i luoghi di lavoro, visionare la documentazione relativa alla salute e sicurezza, compresi i documenti inviati all’INAIL in merito alle denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, firmando il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) da visionare esclusivamente in azienda, nonché promuovere misure di prevenzione a tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori rappresentati.
Sicurezza e lavoro etico
Il ruolo del Consulente del Lavoro riveste poi un incarico più elevato nel momento in cui si ricollega la sicurezza del lavoro ad un lavoro etico: non esiste etica se non si garantisce la sicurezza nel mondo del lavoro. Il ruolo dell’intera categoria dei Consulenti del Lavoro in qualità di divulgatori non risiede esclusivamente nell’evidenziare alle aziende da noi seguite le gravi conseguenze economiche, organizzative, morali e d’immagine nel caso di un accadimento infortunistico, ma deve spronare ogni soggetto attivo a render concreti gli adempimenti non in quanto obbligo, ma in quanto punto di forza dell’azienda stessa, come impresa eticamente sicura.
Con questo diverso approccio le aziende possono venir invogliate a rispettare le normative di sicurezza non in quanto intimorite dalle conseguenze delle singole violazioni, ma in quanto stimolate ad approcciarsi alla sicurezza come una opportunità di crescita globale dell’organizzazione lavorativa in termini di valori, di credibilità e di affidabilità.
Gli adempimenti di sicurezza del lavoro
Il ruolo poi che il Consulente del Lavoro ricopre, permette di conoscere perfettamente le diverse dinamiche del rapporto di lavoro, per cui è più facile evidenziare al cliente alcuni adempimenti di sicurezza. Infatti il mondo della Consulenza del Lavoro non può certo essere definito parallelo al mondo della salute e della sicurezza, ma i diversi aspetti si intersecano inevitabilmente e periodicamente tra loro.
Si pensi alla costituzione dell’azienda, il cui datore di lavoro deve aver elaborato il documento di valutazione dei rischi, aver designato il RSPP (incarico che può essere svolto dal datore di lavoro, da un professionista esterno o da un lavoratore – salvo casi specifichi) e, se necessario in base alle attività a rischio svolte, anche nominato il medico competente, oltreché le altre figure sopra accennate (preposto, addetto antincendio e primo soccorso) che dovranno anche effettuare la formazione in base al ruolo ricoperto. Inoltre, all’instaurazione del singolo rapporto di lavoro, è opportuno ricordare al cliente di procedere alla formazione obbligatoria (rischi generici e rischi specifici), all’eventuale addestramento ed utilizzo dei DPI, alla preventiva e periodica visita medica per il rilascio dell’idoneità alla specifica mansione. Al riguardo delle visite mediche, nel caso si evidenzino nelle presenze una assenza dal lavoro per oltre 60 giorni per motivi di salute (sia malattia che infortunio) ed il lavoratore interessato è soggetto alla sorveglianza sanitaria, dovrà essere cura dell’azienda procedere ad una visita medica preventiva prima di adibirlo nuovamente a mansioni a rischio.
Ulteriore importante segnalazione deve essere rilevata dal Consulente, nel momento in cui venga a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice, in quanto il D.P.R. n. 151/2001 che tutti conosciamo per le misure a sostegno di maternità e paternità, individua anche negli Allegati A, B e C, le attività che siano vietate e che necessitino di una astensione anticipata o di un cambio di mansioni. Questi Allegati sono sicuramente esaminati all’interno del DVR della singola azienda per cui, senza avere la necessità di andare nella specificità della singola mansione e dei relativi rischi, si può indicare al cliente di verificare se le attività svolte dalla lavoratrice interessata siano possibili o siano necessarie delle modifiche all’organizzazione lavorativa o si debba prevedere una immediata interruzione dell’attività stessa.
Nel caso si voglia informare il datore di lavoro delle conseguenze delle violazioni in merito agli adempimenti di sicurezza, senza dettagliare le singole sanzioni, può inizialmente essere sufficiente evidenziare che la mancata nomina del RSPP e l’omessa elaborazione del DVR, comportano sia sanzioni amministrative che penali e detentive, oltreché la sospensione immediata (o al massimo entro le ore 12 del giorno successivo) dell’attività svolta nell’unità operativa oggetto di verifica. Anche la mancata nomina e la relativa formazione degli altri soggetti coinvolti comportano pene pecuniarie e detentive, a seconda della gravità.
Inoltre, nel caso vengano accertati degli inadempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’organo di vigilanza potrà richiedere nel caso di lavoratori a tempo determinato, la trasformazione del loro contratto a tempo indeterminato e nel caso di attività in somministrazione, l’integrazione del lavoratore tra le forze dell’utilizzatore.
Benefici contributivi e rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro
Da ultimo sembra importante rilevare come anche la recentissima Legge n. 56/2024 di conversione del D.L. (PNRR-bis) n. 19/2024 abbia previsto che i benefici normativi e contributivi, che sono previsti dalle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, possono essere usufruiti esclusivamente nel caso in cui non vi siano violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, siano rispettate le previsioni degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché siano applicate le normative inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro.
Per cui il Consulente del Lavoro può erigersi come soggetto fautore del lavoro etico e del lavoro sicuro a cui ogni organizzazione del lavoro deve mirare, in modo sia da evitare ai nostri clienti sanzioni o sospensione dell’attività lavorativa, ma soprattutto per contribuire alla divulgazione della cultura della sicurezza che può implicare l’importante traguardo della riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Cit. “Il Sole 24 Ore”