I datori di lavoro possono richiedere il differimento del versamento degli oneri previdenziali e della presentazione delle denunce Uniemens che ricadono nel periodo di chiusura.
Come di consueto, entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese che a causa del periodo di chiusura delle attività collocano collettivamente in ferie il proprio personale dipendente, possono inviare all’Inps una specifica istanza in modalità telematica volta a differire il termine dell’obbligazione contributiva e di presentazione dei flussi Uniemens ricadenti nel periodo di chiusura.
Le ferie collettive e la domanda di differimento dei termini
L’individuazione del periodo all’interno del quale fruire del periodo di ferie, in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva, avviene contemperando il diritto al riposo del lavoratore rispetto all’esigenza di garantire il corrente svolgimento delle attività; esistono tuttavia delle eccezioni a tale principio che derivano dal potere del datore di lavoro di determinare autonomamente il periodo annuo di fruizione delle ferie, disponendo ad esempio la chiusura aziendale o solo di alcune filiali o reparti.
Si parla in tal caso di ferie collettive, le quali, se disposte, comportano la possibilità da parte del datore di lavoro di richiedere il differimento del versamento degli oneri previdenziali e di presentazione delle denunce Uniemens che ricadono nel periodo di chiusura.
A tal fine le imprese interessate, dovranno inviare una specifica richiesta in modalità telematica all’INPS (Inps, msg. 609/2012) tramite il servizio “Istanze on Line” per le aziende, utilizzando il modello “445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”. L’allegato 1 al sopracitato messaggio contiene al suo interno il manuale d’uso del servizio, il quale indica per ogni campo della richiesta, quali valori inserire.
In linea generale l’INPS autorizza al massimo una richiesta di differimento in ragione di anno. Nei casi in cui il periodo di ferie collettive ricada a cavallo di due mesi; ad esempio, primo luglio 2024 – quindici agosto 2024, l’Inps accorderà il differimento per gli adempimenti che ricadono nel mese in cui il periodo feriale si è esteso di più (quindi luglio 2024 nel caso posto).
Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento ( nel caso precedente quindi la ripresa dei versamenti e degli adempimenti dovrà avvenire nel mese di agosto 2024). In caso di accoglimento dell’istanza l’azienda dovrà corrispondere, alla ripresa, gli interessi determinati sulle somme oggetto di differimento. Tale somma dovrà essere valorizzata nel primo flusso Uniemens utile all’interno dell’elemento < AltrePartiteaDebito > utilizzando il codice D100.
Il generale diritto al godimento delle ferie
L’articolo 36 della Costituzione, secondo comma, stabilisce il diritto del lavoratore a godere di un periodo di ferie annuale retribuite. La funzione principale del periodo annuo di ferie è consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche usurate dal lavoro e di restituire al lavoratore la possibilità di partecipare più attivamente alla vita familiare. In considerazione di tali aspetti il diritto è irrinunciabile ed ogni accordo contrario a tale principio è nullo.
Articolo 36, 2° comma, Costituzione
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Il secondo comma articolo 2109 CC dispone poi che il lavoratore abbia diritto ad un periodo annuale di ferie da fruire possibilmente in via continuativa.
Completa il quadro normativo applicabile il D.lgs. 66/2003 il quale provvede ad individuare il periodo minimo di ferie spettante al lavoratore subordinato ed introduce il principio di effettività della fruizione delle stesse.
Il D.Lgs. 66/2003, in forza della riserva prevista dall’articolo 2019 c.c. stabilisce quindi che il periodo di ferire non può essere inferiore a 4 settimane in ragione di ogni anno. La maturazione del diritto alla percezione delle ferie avviene in ratei, ovvero in tanti dodicesimi per ogni mese di contratto, computando come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni contrattuali (salvo disposizioni diverse dalla contrattazione collettiva). La maturazione del rateo di ferie avviene anche nei mesi dove si verificano eventi sospensivi del rapporto di lavoro (come malattia, maternità, infortunio e congedo parentale).
L’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 dispone che il lavoratore debba fruire di un periodo minimo di 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione su richiesta del lavoratore. Tale periodo può eccezionalmente essere ridotto ad una settimana nel caso la contrattazione collettiva lo preveda). Nel caso, invece, per ragioni imputabili unicamente al lavoratore il periodo minimo non venga fruito, il godimento viene rimandato ad un periodo successivo compatibilmente con le esigenze organizzative del lavoratore.
Le ferie eccedenti il periodo minimo (due settimane o più in relazione alle previsioni del CCNL ) possono essere fruite dal lavoratore entro il diciottesimo mese successivo al termine all’anno di maturazione. Se il CCNL prevede un periodo di ferie complessivo superiore alle 4 settimane (limite legale) le stesse possono essere fruite anche dopo il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno di maturazione, o in alternativa essere monetizzati.
Il diritto al godimento delle ferie è quindi irrinunciabile e non monetizzabile per il periodo individuato come minimo legale pari a 4 settimane. Il divieto, tuttavia, non è assoluto; ne è ammessa infatti la deroga solo in alcune circostanze previste dalla legge, come ad esempio, nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno oppure nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
Adempimenti contributivi in relazione al godimento delle ferie
In condizioni di normalità, la fruizione di giorni di ferie concorre normalmente alla formazione del reddito con relativa imposizione contributive e fiscale. Esistono però dei limiti, stabiliti dall’INPS, oltre i quali il valore monetario dei giorni di ferie non goduti debbano comunque concorrere alla formazione dell’imponibile fiscale e previdenziale. In merito ai termini di fruizione delle ferie maturate dal lavoratore, La Circolare INPS n.15 del 15/01/2002 prevede infatti che, in assenza di disposizioni contrattuali, la scadenza dell’obbligazione contributiva dovuta sul compenso per ferie non godute, nel rispetto nella normativa vigente, coincida con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Da ciò consegue che, in assenza di previsioni contrattuali diverse, le ferie non godute entro il diciottesimo mese di maturazione (convenzionalmente maturate dal mese di luglio di ogni anno), nel rispetto delle previsioni legge debbano essere assoggettate a contribuzione previdenziale, sia da parte aziendale che da parte del lavoratore. Il recupero dell’assoggettamento si verifica con la successiva fruizione di ferie, le quali daranno luogo alla restituzione della precedente contribuzione.
Cit. “Il Sole 24 Ore”