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Il secondo mese di congedo parentale all’80% in busta paga

2024-05-08 17:00

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Il secondo mese di congedo parentale all’80% in busta paga

Le precisazioni Inps sull’innalzamento dell’ulteriore congedo parentale per un totale di possibili due mesi.

Le precisazioni Inps sull’innalzamento dell’ulteriore congedo parentale per un totale di possibili due mesi.

Inps - Circolare 18 aprile 2024, n. 57; Inps - Messaggio 26 aprile 2024, n. 1629

Con la circolare 18 aprile 2024, n. 57 (e con il successivo messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024) l’INPS ha fornito i tanti attesi chiarimenti al fine di rendere operativa la disposizione di cui alla legge di bilancio (L. n. 213 art. 1, comma 179) riguardante l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% per il solo anno 2024 (ovvero 60% dal 2025) per una possibile seconda mensilità, aggiuntiva (ricorrendone i presupposti) rispetto a quanto già disposto dal legislatore con la L. n. 197/2022.

L’INPS fornisce le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

La base normativa

L’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).

La circolare, in alternativa tra i genitori, trova applicazione in riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore pubblico il riconoscimento del diritto al congedo e dell’erogazione del relativo trattamento economico sono a discrezione dell’Amministrazione Pubblica.

Destinatari

L’elevazione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti.

Qualora uno dei due genitori appartenesse ad un’altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (dell’80% solo per l’anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

L’elevazione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale:

  • Intero
  • Frazionato a mesi
  • A giorni
  • Modalità oraria

Da precisarsi come questo ulteriore mese (aggiuntivo rispetto a quanto già disposto dalla legge di bilancio 2023) spetti ad entrambi i genitori, in modo frazionato o ripartito o, volendo, anche in modo unitario.

In effetti la norma in parola deve intendersi aggiuntiva rispetto a quanto già disposto dall’articolo 1 co 359 della L. n°197/2022 (sempre un mese di congedo parentale di indennità pari all’80% per chi avesse terminato la maternità obbligatoria dopo il 31.12.2022). Risulta dunque necessario riproporre un quadro sinottico odierno delle varie indennità.

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Quale mese dovrà essere oggetto di “elevazione” all’80%?

Sebbene le indicazioni dell’INPS di aprile 2024 consentano una applicazione pratica (consegnando codici Uniemens) dell’ulteriore, eventuale, mese di congedo parentale, i problemi applicativi (che peraltro erano già sussistenti con l’elevazione disposta dalla legge di bilancio 2023) restano invariati.

In effetti rimane da comprendere quale mese debba essere oggetto di maggiore integrazione economica.

Inizialmente, nel maggio 2023 (circolare n. 45/2023) si poteva “intuire” come l’ente volesse premiare un criterio cronologico (citato al punto secondo della circolare) che consentiva di ritenere come il primo periodo di fruizione dovesse essere maggiormente remunerato (quindi 80%).

Tale determinazione si percepiva dall’esemplificazione usata dall’Inps nella quale, utilizzando “successivi periodi di congedo” lasciava presagire ad un primo mese all’80% rimettendo i successivi mesi di congedo al 30% di indennità INPS. Il tutto, sia chiaro, senza che vi fosse la possibilità di una indicazione scelta a cura del richiedente.

Successivamente, con messaggio n. 2821 del luglio 2023, l’Istituto interveniva “ripensando “la propria iniziale posizione. Si nota come “la regola dell’indennizzabilità all’80% dei primi periodi di congedo parentale consente ai genitori, a cui la legge demanda la possibilità di organizzare liberamente la fruizione di congedo, di tenere conto pi agevolmente dei congedi fruiti o da fruire non dovendo “ricostruire” il fruito pregresso”. Ciò, come sottolineato dall’Istituto, “non preclude, tuttavia, la possibilità di imputare l’indennità all’80% a periodi successivi”. Quest’ultimo potrebbe essere il caso, per esempio, di trattamenti più favorevoli stabiliti dalla contrattazione collettiva. Ciò, “purché detti periodi indennizzati all’80% non eccedano il limite di un mese di coppia di congedo”.

Tale impostazione, si desume, devono essere fatte salve anche per la fruizione, alternativa, del secondo mese di cui alla legge di bilancio 2024.

Modalità di presentazione della domanda

Come di consueto, la domanda di fruizione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno di questi canali:

  • portale istituzionale www.inps.it, ser si è in possesso di identità digitale
  • contact center integrato
  • gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Codici Uniemens

Per quanto alla modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione < PosContributiva > del flusso UniEmens dovranno utilizzarsi i codici

  • PG2: periodi di congedo parentale in modalità oraria
  • PG3: periodi di congedo parentale in modalità giornaliera

Ai fini del conguaglio del congedo i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di < DenunciaIndividuale > / < InfoAggcausaliContrib > il < CodiceCausale > di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’art. 1, c. 179, L. 213/2023”.

Osservazioni conclusive

Visto il ritardo nella diffusione dei codici e la necessità di adeguamento dei software di elaborazione paghe, l’INPS comunica che per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente provvedere a conguagliare nel periodo di aprile e giugno 2024 la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.

Sul punto, deve rilevarsi un duplice aspetto:

  • circolari tardive rispetto all’entrata in vigore di istituti normativi sono sempre foriere di tematiche applicative (come gestire gli arretrati, come procedere per gli eventuali lavoratori cessati, etc);
  • rimane sempre aperta la annosa questione dell’impossibilità, da colmarsi a cura di sconfortati datori di lavoro, di conoscere esattamente che tipologia di congedo la lavoratrice/tore intendano utilizzare (a fronte di una domanda di congedo parentale, siamo in presenza di una richiesta di congedo all80% o no? e, se del caso, l’altro genitore ha fruito in tutto o in parte di questi mesi “upgrade”?).

Non solo. con successivo messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024 l’INPS, rilevando delle giuste perplessità operative riferite a coloro i quali avessero già definito l’elaborazione delle proprie buste paga di aprile 2024 (con indicazione del congedo parentale in misura ordinaria al 30%), ha precisato come per “poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024” dovrà essere valorizzato “il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047””.

Il congedo parentale in busta paga

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Cit. “Il Sole 24 ore”



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