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Da aprile nel commercio si guarda alle causali Ccnl

2024-04-11 17:41

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Da aprile nel commercio si guarda alle causali Ccnl

Andrà indicato il caso che motiva proroga o rinnovo del tempo determinato. Il rinvio all’accordo dovrà essere dettagliato in maniera specifica.

Andrà indicato il caso che motiva proroga o rinnovo del tempo determinato. Il rinvio all’accordo dovrà essere dettagliato in maniera specifica.

Le regole sui contratti a termine contenute nel nuovo contratto collettivo del settore commercio e terziario fanno venire meno, dal prossimo 1° aprile, la possibilità per le aziende di definire in forma autonoma le causali per le proroghe e i rinnovi per una durata superiore a 12 mesi. Questa è la naturale conseguenza del meccanismo di scrittura delle causali dei rapporti a termine introdotto lo scorso anno dal Dl 48/2023.

Secondo tale normativa, il compito di scrivere le causali che legittimano la proroga, il rinnovo o la stipula di contratti a tempo per periodi superiori ai 12 mesi spetta alla contrattazione collettiva; tuttavia, in via transitoria, tale compito è lasciato all’autonomia individuale (la scadenza originaria era al 30 aprile 2024, poi è stata prorogata sino al prossimo 31 dicembre).

Considerato che l’efficacia del nuovo Ccnl è fissata, salvo eccezioni, al 1° aprile, questa data costituisce lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo sistema, in quanto la facoltà per il datore di lavoro di indicare autonomamente le causali nel contratto a termine sussiste solo «in assenza delle previsioni» dei contratti collettivi. I datori che applicano il nuovo Ccnl dal 1° aprile potranno, quindi, continuare a prorogare e rinnovare i contratti dopo i 12 mesi, ma solo alle condizioni previste dall’intesa appena siglata.

Il rinvio all’accordo non dovrà tradursi, tuttavia, in un semplice copia e incolla, ma dovrà essere compiuto con accortezza. Come precisa lo stesso articolo 71-bis del nuovo accordo collettivo, ciascun datore di lavoro dovrà «dettagliare specificatamente» nel contratto di lavoro individuale quale dei casi indicati dalla norma collettiva viene utilizzato per motivare la proroga, il rinnovo o la stipula del contratto oltre la durata di 12 mesi.

Questa esigenza di specificità è resa necessaria dai criteri elaborati in passato dalla giurisprudenza – che saranno presumibilmente applicati anche all’attuale normativa – in tema di redazione delle causali, che devono essere indicate in maniera specifica e dettagliata nei singoli contratti.

Non è agevole prevedere quale sarà il livello di dettaglio delle causali adeguato rispetto a questi canoni; certamente, la tecnica di stesura delle singole clausole cambierà in relazione alla casistica cui si deciderà di fare riferimento.

Proviamo a capire come si concretizza questa esigenza rispetto a causali – previste dal nuovo Ccnl - legate alla tipologia di attività che deve essere svolta, come la «riduzione impatto ambientale», che interessa lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi di questo tipo, o come il «terziario avanzato», che riguarda lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali. Per queste situazioni, il datore di lavoro dovrà spiegare bene in cosa consiste il progetto o l’attività che deve svolgere il lavoratore e perché questa attività non si può svolgere utilizzando professionalità già presenti in azienda.

Analogo discorso andrà fatto per le causale «incremento temporaneo»: bisognerà spiegare perché si verifica questo incremento e quali sono i motivi per cui c’è bisogno di una persona a termine per fronteggiarlo.

Meno scontato appare il discorso per i casi di ricorso al lavoro a termine connessi, secondo il nuovo contratto collettivo, a precisi periodi dell’anno (saldi, fiere, festività natalizie e pasquali). Non è chiaro, rispetto a queste fattispecie, se sarà sufficiente collegare l’assunzione del singolo contratto a uno specifico arco temporale, o se invece sarà necessario aggiungere qualcos’altro in termini di motivazione.

Infine, va evidenziato che l’accordo di rinnovo non detta regole specifiche e diverse per la somministrazione di manodopera; pertanto, per questa forma contrattuale le Agenzie per il lavoro e gli utilizzatori dovranno fare riferimento alle stesse regole appena illustrate.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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