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Nessuna sanzione al dipendente se la videosorveglianza è illecita

2024-05-29 10:48

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Nessuna sanzione al dipendente se la videosorveglianza è illecita

Inutilizzabili le immagini ottenute in mancanza di un accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato.

Inutilizzabili le immagini ottenute in mancanza di un accordo sindacale o dell’autorizzazione dell’Ispettorato.

L’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa sulla privacy. Così si è espresso il Garante della privacy con un provvedimento dell’11 aprile 2024 pubblicato sulla news letter del 21 maggio 2024.

L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente comunale che lamentava l’installazione di una telecamera all’ingresso della sede del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Grazie alle immagini registrate, l’amministrazione datrice di lavoro aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri obblighi, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio.

Per il Garante, le telecamere di videosorveglianza sono idonee a riprendere anche il personale che transita o sosta nei luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali dei lavoratori può essere effettuato, dal titolare in qualità di datore di lavoro, purché nel rispetto della normativa. Primo fra tutti è l’articolo 4 dello statuto dei lavoratori, secondo cui gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle Rsa o Rsu, oppure, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato competente.

Nel caso specifico il Comune ha effettuato le rilevazioni tramite telecamere senza accordo sindacale né autorizzazione ispettiva per un certo lasso di tempo all’interno del quale si collocano i comportamenti contestati all’interessata, quindi in violazione della legge.

Non avendo assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e avendo peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice, la condotta del Comune tramite forme di controllo sull’attività dei lavoratori poste in essere in assenza delle garanzie previste, si pone di fuori del quadro di liceità delineato dalle disposizioni di settore e dalla disciplina in materia di protezione dei dati. Lo stesso utilizzo dei dati raccolti illecitamente non è consentito, tanto meno per sanzionare disciplinarmente la dipendente.

Il Garante ha, pertanto, sanzionato l’amministrazione ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione. Infatti il Comune non aveva esposto alcuna adeguata informazione circa i controlli effettuati dalle telecamere attive.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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