La determinazione dei compensi da erogare ai collaboratori sportivi dovrà essere effettuata con grande attenzione. L'articolo 8, comma 2, del Dlgs 36/2021 (non modificato dal recente Dlgs 120/2023), sancisce il divieto, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, di «distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».
Per distribuzione indiretta di utili (articolo 3, comma 2, lettera b, del Dlgs 112/2017) il legislatore intende la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015.Diventa pertanto fondamentale stabilire tale limite massimo, onde evitare di corrispondere compensi superiori, rientrando in tal modo nella distribuzione indiretta di utili, condizione che potrebbe portare alla perdita del requisito essenziale dell'assenza del fine di lucro.
Considerato che, a oggi, risulta ancora irrisolta la problematica relativa all'individuazione delle sigle sindacali «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», la prima criticità è identificare correttamente il contratto collettivo nazionale da prendere come riferimento.Ipotizzando che il Ccnl di riferimento possa essere "Impianti sportivi e palestre – Confcommercio" del 22 dicembre 2015, lo step successivo è individuare ciò che il testo normativo intende per «retribuzioni o compensi previsti per le medesime qualifiche».Tale definizione è infatti foriera di molteplici interpretazioni, in quanto non è specificato se il riferimento sia costituito dalla sola retribuzione tabellare mensile o se, al contrario, debbano essere considerati anche tutti gli elementi previsti dal Ccnl per i lavoratori subordinati ma che non spettano di diritto ai collaboratori, quali, ad esempio, tredicesima mensilità, scatti di anzianità, Tfr, ratei di ferie e permessi, eccetera.
Il Ccnl citato prevede inoltre un elemento distinto giornaliero per ogni giornata di presenza, ma non essendo i collaboratori legati a un preciso orario di lavoro anche la spettanza di tale importo è piuttosto dubbia. Anche scegliere il coefficiente orario non è agevole, poiché il Ccnl ne prevede due, ovvero 173 per 40 ore settimanali e 195 per 45 ore settimanali, parametri difficilmente identificabili per i collaboratori.
In attesa dei necessari chiarimenti, è possibile effettuare un calcolo presunto del limite imposto dal legislatore, considerando, come detto, la sola retribuzione mensile. Nella tabella seguente è stata considerata la sola retribuzione mensile senza alcun elemento aggiuntivo e il coefficiente 173; su tale base è stato calcolato il 40% e determinato, di conseguenza, un ipotetico limite di compenso orario per i primi 4 livelli riferiti a figure mediamente e altamente professionalizzate nel comparto operatori sportivi .
Cit. “Il Sole 24 Ore”
Livello retributivo CCNL | Retribuzione mensile CCNL | Retribuzione oraria CCNL | Maggiorazione 40%
| Limite compenso orario collaboratore sportivo |
1 | € 1.768,08 | € 10,22 | € 4,09 | € 14,31 |
2 | € 1.609,04 | € 9,30 | € 3,72 | € 13,02 |
3 | € 1.450,36 | € 8,38 | € 3,35 | € 11,74 |
4 | € 1.329,82 | € 7,69 | € 3,07 | € 10,76 |