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Lavoro sportivo, la nuova esenzione per tutti i compensi erogati nel 2023

2023-12-12 15:35

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Lavoro sportivo, la nuova esenzione per tutti i compensi erogati nel 2023

La soglia di esclusione Irpef innalzata a 15mila euro riguarda tutto l’anno.

La soglia di esclusione Irpef innalzata a 15mila euro riguarda tutto l’anno.

Lavoro sportivo: la nuova soglia di esenzione Irpef include tutti i compensi erogati nel 2023. È quanto chiarito dalla risposta a interpello 474/2023 delle Entrate.

Con la riforma si è assistito a un innalzamento – da 10mila a 15mila euro – della soglia di esenzione fiscale dei compensi erogati ai lavoratori sportivi dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Con l’entrata in vigore del Dlgs 36/21, i compensi sportivi non rientrano più tout court tra i redditi diversi dell’articolo 67 del Tuir, ma – a seconda dell’inquadramento del rapporto di lavoro – tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo. Considerato che le nuove norme sono efficaci dal 1° luglio scorso, il chiarimento dell’Agenzia sul corretto trattamento fiscale dei compensi sportivi arriva per far luce su questo “anno di transizione” che ha visto l’avvicendarsi di due distinti regimi agevolati. Vale a dire l’esenzione Irpef sui compensi sportivi erogati da gennaio-giugno entro i 10mila euro e, poi, l’esenzione Irpef sui compensi sportivi erogati entro i 15mila euro da luglio-dicembre 2023. Con l’ulteriore specifica che, ai soli fini Inps, la soglia di esenzione è invece ridotta della metà, pari a 5mila euro annui sui contributi maturati dal 1° luglio scorso.

Il chiarimento dell’Agenzia specifica che nel computo del plafond, per il 2023, rilevano anche i compensi sportivi erogati nel periodo gennaio- giugno 2023. Ciò a prescindere dalla circostanza che per la prima parte dell’anno tali compensi siano stati assoggettati al Tuir e per la restante parte dell’anno alle norme del decreto di riforma sport.

Nel caso esaminato il lavoratore sportivo aveva percepito nel primo semestre dell’anno un importo di oltre 20mila euro e nel successivo semestre altrettanti 15mila euro. In relazione a quest’ultimi è chiaro che non scatta l’esenzione fiscale per l’intero compenso percepito da luglio, ma solo per la parte che eccede i restanti 5mila euro. Tenuto conto che gli altri 10mila euro sono già stati computati nel calcolo di esenzione per i compensi percepiti ai sensi del Tuir.

Cit. “Il Sole 24 Ore” 



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