Nuovi valori delle retribuzioni convenzionali da assumere per la liquidazione delle prestazioni economiche applicati dal 1° luglio 2023.
Il ministero del Lavoro, con i decreti 132 e 133 datati 31 ottobre 2023 e pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “pubblicità legale” ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione delle retribuzioni convenzionali da assumere per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a favore dei lavoratori del settore sanitario che hanno contratto malattie o subito lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
In particolare, i decreti ministeriali attuano l’articolo 11 del Dlgs 38/2000 in base al quale, con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza, è rivalutata annualmente, su delibera del Cda dell’Inail, con decreto del ministero del Lavoro.
Il decreto ministeriale 132/2023, che tiene conto della nota tecnica della consulenza statistico attuariale dell’Inail del 2 agosto 2023, la quale ha fissato nel 2,53% la rivalutazione delle prestazioni economiche, fissa nella misura di 62.937,51 euro la retribuzione convenzionale annua che deve essere presa in considerazione per la liquidazione delle rendite a favore dei medici per le malattie o le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Invece, il decreto ministeriale 133/2023 determina in 28.363,74 euro la medesima retribuzione che, a decorrere dal 1° luglio 2023, deve essere assunta per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e degli allievi dei corsi, sempre per le stesse causali sopra citate.
Cit. “Il Sole 24 Ore”