Ammessa anche l’anticipazione ai dipendenti da parte del datore, con modalità di recupero definite dall’Inps.
Per la Cigs prevista dall’articolo 30 del Dl 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro), convertito con modificazioni dalla legge 85/2023, è ammessa anche l’anticipazione ai dipendenti da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio dai contributi a debito, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Dlgs 148/2015. A precisarlo è l’Inps con il messaggio 617 del 9 febbraio 2024.
La provvidenza è intervenuta a gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, prevedendo la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina generale, un ulteriore periodo di Cigs, collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con quello precedentemente concesso, in favore di aziende - anche in stato di liquidazione - che non avessero potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per cause non imputabili al datore di lavoro.
In questa logica, la misura si è posta lo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate, garantendo la tutela del reddito dei lavoratori coinvolti, nella prospettiva di una definitiva riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.
Il trattamento - autorizzato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali su istanza del datore di lavoro e collocato nell’arco temporale intercorrente dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo di 15 mesi – è ammesso in deroga ai limiti di durata, sia complessivi, sia analitici, stabiliti dagli articoli 4 e 22 del Dlgs 148/2015, oltre che alle disposizioni procedimentali relative alla consultazione sindacale e ai termini per la presentazione della domanda (articoli 24 e 25 del Dlgs 148/2015).
La materia è stata oggetto di analisi da parte dell’Inps con i messaggi 2512/2023 e 3575/2023.
L’Istituto, con il messaggio 617/2024, osserva che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 1, del Decreto Lavoro, la concessione della misura di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui in argomento potesse avvenire, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa, individuato dal successivo comma 2, di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, il cui monitoraggio è demandato all’Inps.
Proprio per favorire le suddette attività di controllo finanziario, l’Istituto, con il messaggio 2512/2023, aveva previsto l’erogazione dei trattamenti esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.
Durante la gestione dei provvedimenti di concessione della provvidenza è tuttavia emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del Dlgs 148/2015.
L’Inps, con il messaggio in commento, nel validare la possibilità di erogazione delle somme ai dipendenti da parte dei datori di lavoro, ha quindi illustrato le modalità operative che devono essere seguite per il recupero di quanto anticipato per la Cigs di cui all’articolo 30 del Dl 48/2023, ricordando che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del medesimo Dlgs 148/2015.
Cit. “Il Sole 24 Ore”