Possono essere autorizzati contemporaneamente anche se il primo utilizzabile da una sola persona e i secondi fino a tre lavoratori.
Il congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 fruibile da una sola persona (eccetto i due genitori), può convivere con i permessi giornalieri regolati dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 che, invece, può essere autorizzato a più lavoratori per assistere la stessa persona.
Questa precisazione è stata fornita dall’Inps con il messaggio 4143/2023 a integrazione delle istruzioni contenute nella circolare 39/2023 pubblicata a fronte delle novità introdotte dal decreto legislativo 105/2022.
Nell’attuale quadro normativo, il congedo straordinario per assistere un parente o un affine convivente con disabilità grave non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per assistere la stessa persona, fatta eccezione per i genitori del disabile. Invece, a seguito del Dlgs 105/2022, è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” per i permessi (3 giorni al mese) previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.
Secondo l’istituto di previdenza, le due regole e modalità di fruizione di questi giorni di assenza dal lavoro possono coesistere e quindi può essere autorizzato sia il congedo straordinario a beneficio di un solo lavoratore (se non genitore) sia i permessi della legge 104/1992 fruibili da più lavoratori. Il congedo straordinario può convivere con i permessi, ma anche con il prolungamento del congedo parentale (articolo 33 del Dlgs 151/2001) e con le ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, della legge 104/1992 e articolo 42, comma 1, del Dlgs 151/2001), per assistere lo stesso disabile grave.
Tuttavia i vari strumenti non possono essere fruiti nelle stesse giornate, in quanto a beneficio di un’unica persona in situazione di necessità. Dunque, seppur autorizzati in contemporanea, sono alternativi tra loro.
Le sedi territoriali dell’Inps applicheranno le nuove disposizioni anche ai provvedimenti già adottati e alle richieste di permessi e congedi già ricevute e non ancora definiti riguardanti rapporti non esauriti, cioè situazioni non prescritte od oggetto di sentenze passate in giudicato.
Cit. “Il Sole 24 Ore”