Lo prevede il patto formativo regolato dal Ccnl delle aziende industriali del settore alimentare.
Il recente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria alimentare (sottoscritto il 1° marzo 2024) ha disciplinato il cosiddetto patto formativo, riguardante le esigenze di formazione che non rientrano nelle fattispecie già regolamentate agli articoli 44 e 45 dello stesso contratto.
Facilitazioni per la frequenza ai corsi e per gli esami
L’articolo 44 prevede facilitazioni particolari per lavoratori studenti che frequentano corsi e per il sostenimento degli esami. In particolare, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Qeq), saranno immessi, su loro richiesta, in turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su richiesta dei lavoratori studenti, gli stessi saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi sono autonomi rispetto a quelli regolati all’articolo 45 del Ccnl. Non saranno retribuiti i permessi per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, i congedi per la formazione previsti dall’articolo 40-ter, lettera c, i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito.
Diritto allo studio
L’articolo 45 del Ccnl prevede che i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, intendano frequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Qeq), hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando 10 ore annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva a quella data. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore procapite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Parimenti, i lavoratori extracomunitari assunti a tempo indeterminato avranno diritto di usufruire di permessi retribuiti per la frequenza di corsi per l’apprendimento della lingua italiana.
Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo e per l’alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, procapite nel triennio è elevato a 250 ore.
Patto formativo
Il patto formativome riguarderà le esigenze di formazione non rientranti nelle fattispecie già regolate dagli articoli 44 e 45 del Ccnl. Il patto potrà riguardare due situazioni, entrambe aventi un impatto diretto o indiretto verso l’azienda:
- il lavoratore richide di poter partecipare a corsi di specializzazione per l’acquisizione di competenze riferibili alle attività aziendali, anche se non immediatamente collegate alle mansioni svolte;
- l’azienda, che intenda far frequentare al lavoratore un corso per l’acquisizione di competenze difficilmente reperibili sul mercato, potrà concedere allo stesso specifici permessi retribuiti (quindi autonomi rispetto agli altri permessi regolamentati dal contratto collettivo) fino a 40 ore, a fronte dell’impegno da parte del dipendente alla permanenza in azienda per un periodo di due anni successivo al termine del corso.
Con questo patto, pertanto, il lavoratore usufruirà di permessi retribuiti finalizzati, attraverso la frequenza di un corso, all’acquisizione di nuove competenze; in cambio, lo stesso lavoratore assumerà un impegno nei confronti dell’azienda, vale a dire quello di non recedere dal rapporto di lavoro per un periodo di due anni decorrenti dal termine dell’attività formativa.
Infatti, nelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsiasi causa il datore di lavoro potrà provvedere al recupero delle ore di formazione dal monte residuo di Rol, permessi ex festività e ferie. Nell’ipotesi di incapienza dei residui di permessi/ferie, per la differenza il datore di lavoro potrà trattenere una somma pari all’importo retributivo orario equivalente.
Sono escluse dalle ipotesi di risoluzione che consentono all’azienda di recuperare i permessi per la formazione dalle ore residue di Rol/permessi ex festività/ferie:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- dimissione per giusta causa conseguente a trasferimento oltre 50 km
- dimissione per giusta causa per mancata corresponsione delle retribuzioni in occasione della cessazione del rapporto.
Cit. “Il Sole 24 Ore”