È possibile identificare diversi scenari in base alla percentuale di lavoro svolto nel Paese di residenza, con diverse conseguenze sulla legislazione previdenziale applicabile al rapporto di lavoro nonché sugli adempimenti in capo al datore di lavoro.
Pertanto, sulla base della percentuale di lavoro svolto nel Paese di residenza, si configurano tre diversi scenari, con diverse conseguenze sulla legislazione previdenziale applicabile al rapporto di lavoro nonché sugli adempimenti in capo al datore di lavoro.
1) se il telelavoro nello Stato di residenza del lavoratore è inferiore al 25% dell’orario di lavoro: il lavoratore rimarrebbe assicurato nello Stato del datore di lavoro secondo le ordinarie previsioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1 lett. b) del Regolamento n. 883/2004;
2) se il telelavoro nello Stato di residenza del lavoratore è compreso tra il 25% e il 49% dell’orario di lavoro e la parte prevalente dell’attività (più del 50% del complessivo tempo di lavoro) viene svolta nel Paese in cui ha sede il datore di lavoro, ed entrambi i Paesi sono firmatari del Framework Agreement: previa specifica richiesta (corredata da un accordo tra il datore di lavoro e il suo dipendente) da presentarsi, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento di base, all’Istituto previdenziale dello Stato del datore di lavoro, il lavoratore può continuare a essere assicurato nello Stato del datore di lavoro per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. Il datore di lavoro non dovrà registrarsi presso le Autorità del Paese di residenza del lavoratore e attivare i versamenti previdenziali tramite un agente locale.
3) se il telelavoro nello Stato di residenza del lavoratore rappresenta il 25% o più dell’orario di lavoro, ma uno o entrambi gli Stati non sono firmatari del Framework agreement oppure il telelavoro è pari o superiore al 50%: in tale caso (salvo il raggiungimento di possibili accordi in deroga da parte delle Autorità dei due Stati), troveranno applicazione le regole ordinarie, e al rapporto di lavoro sarà applicata la legislazione previdenziale del Paese di residenza del dipendente.
Cit. “Il Sole 24 Ore”