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Novità dal 1° luglio nella compensazione dei crediti in F24

2024-06-19 10:35

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Novità dal 1° luglio nella compensazione dei crediti in F24

Divieto di compensazione dei soli crediti fiscali per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori

Divieto di compensazione dei soli crediti fiscali per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro.

Si avvicina la data del 1° luglio che segna l’operatività di alcune novità in materia di compensazione degli importi a credito.

In primo luogo sarà obbligatoria la trasmissione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali, previdenziali e così via), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero.

Inoltre, vi sarà il divieto di compensazione dei soli crediti fiscali (con esclusione dei crediti previdenziali ed assicurativi, come disposto dal comma 2, articolo 4 del Dl 39/2024), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro; tale divieto non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Non è stato invece ancora resa nota la corretta procedura da adottare in tutti i casi in cui vi siano controversie in fase di definizione per contestazione del contribuente avverso l’iscrizione a ruolo.

È opportuno ricordare che, sempre in riferimento alle compensazioni di crediti erariali, laddove ci si trovi in presenza di debiti erariali a ruolo di importo oltre 1.500 euro e fino a 100mila euro, la norma di riferimento sarà invece l’articolo 31 del Dl 78/2010.

Restano sospese, per ora, le specifiche novità in materia di compensazione dei crediti previdenziali e assicurativi, atte prevalentamente a “ritardare” l’utilizzo degli stessi per consentire all’ente di riferimento la verifica dell’effettiva spettanza (articolo 1, comma 97 della legge 213/2023), in quanto occorre attendere la pubblicazione dei relativi provvedimenti che definiranno modalità di realizzazione e decorrenza delle nuove regole, che saranno adottati dal Direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il Direttore generale dell’Inps ed il Direttore generale dell’Inail (articolo 1, comma 98 della legge 213/2023).

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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