Entro il prossimo mese di dicembre possibile modificare le uscite già concordate.
In base al quadro normativo attuale e al disegno di legge di Bilancio, nel 2024 i lavoratori prossimi alla pensione dovranno fare i conti non solo con la stretta sui pensionamenti anticipati, ma anche con la conclusione della sperimentazione dello scivolo previdenziale del contratto di espansione.
A oggi, infatti, secondo quanto disposto con la legge 234/2021, il periodo in cui è possibile utilizzare questo strumento si concluderà alla fine del 2023. Il contratto di espansione contiene, oltre all’obbligo di assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato e un onere di formazione dei dipendenti in forza, la possibilità di accompagnare alla pensione i lavoratori a cui mancano non più di 60 mesi alla maturazione del requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia (oggi 67 anni) o alla decorrenza del requisito contributivo per l’anticipata (oggi 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).
Nell’ambito di risoluzioni consensuali, i lavoratori interessati escono dall’azienda e percepiscono, a carico del datore di lavoro, un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato alla cessazione del rapporto del lavoro. Se il traguardo è la pensione anticipata, l’azienda versa anche i contributi previdenziali parametrati sulla retribuzione effettiva degli ultimi quattro anni. Il datore di lavoro abbatte in parte i costi per il periodo in cui il lavoratore avrebbe diritto alla Naspi; per i grandi gruppi che hanno oltre 1.000 lavoratori, il beneficio sale fino a 3 annualità di Naspi a riduzione dei costi di esodo, nel caso in cui il datore si impegni ad assumere una persona ogni tre esodate.
Introdotto per il biennio 2019-2020 riservandolo alle aziende con oltre 1.000 unità lavorative, è stato prorogato più volte riducendo la soglia dimensionale di accesso: 250, 100, attualmente 50 unità lavorative. L’ultima modifica è stata apportata con il decreto Lavoro (48/2023). La bozza iniziale del provvedimento conteneva la proroga del periodo di sperimentazione del contratto di espansione fino a tutto il 2025, ma l’estensione è scomparsa nella versione definitiva. Con la quale, invece, è stata concessa la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.
Come strumenti di accompagnamento alla pensione, nella disponibilità delle aziende, l’anno prossimo rimarranno l’isopensione, con durata massima dello scivolo pari a 7 anni fino al 2026, e l’assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali, che però viene utilizzato quasi esclusivamente nel settore del credito e in quello assicurativo e ha una durata massima di esodo pari a 5 anni. Attivabile direttamente dai lavoratori che si trovano in determinate condizioni di difficoltà previste dalla norma, ci sarà l’Ape sociale a cui, però, dall’anno prossimo si accederà, secondo il Ddl Bilancio, con almeno 63 anni e 5 mesi di età, invece degli attuali 63 anni e con una anzianità contributiva variabile dai 28 ai 36 anni a seconda del numero dei figli e dello status soggettivo del lavoratore.
Cit. “Il Sole 24 Ore”