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Troppi quattro mesi per una contestazione disciplinare

2024-05-29 13:59

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Troppi quattro mesi per una contestazione disciplinare

L’azienda aveva le informazioni necessarie per una decisione più rapida.

L’azienda aveva le informazioni necessarie per una decisione più rapida.

È eccessivo far trascorrere quattro mesi da quando il dipendente ammette un addebito disciplinare a quando l’azienda glielo contesta formalmente, anche se l’impresa è di grandi dimensioni e ha procedure articolate. Con l’ordinanza 14728/2024 la Cassazione ha confermato la decisione del giudice del merito a favore di un lavoratore.

Il 2 dicembre il dipendente ha ammesso davanti agli ispettori dell’azienda i fatti a lui contestati, verificatisi tra luglio e settembre. L’azienda ha affermato che la conclusione delle indagini è avvenuta il 15 marzo dell’anno seguente, la lettera di contestazione è stata formulata il 28 marzo e notificata il 10 aprile e che la decisione non avrebbe potuto essere assunta in precedenza in quanto gli ispettori non hanno potere disciplinare, che è in capo ai responsabili delle strutture interessate.

La Cassazione ricorda l’indirizzo consolidato in base al quale la tempestività della contestazione è relativa, perché deve tener conto del tempo necessario per l’accertamento dei fatti o della complessità della struttura organizzativa. Si tratta di situazioni specifiche che devono essere valutate dal giudice di merito e che non sono sindacabili in sede di legittimità a fronte di adeguata motivazione e assenza di vizi logici.

La Corte d’appello ha ritenuto che il 2 dicembre l’azienda, «ottenuta la dichiarazione confessoria» del dipendente, avesse «la concreta conoscibilità del fatto» e l’attribuibilità al lavoratore dei fatti in questione, e di conseguenza «anche a voler considerare la complessità dell’organizzazione aziendale...non si vede quali altri accertamenti si rendessero necessari ai fini della contestazione a carico di tale dipendente».

La Cassazione conferma quindi la valutazione della Corte di merito, secondo cui «gli oltre quattro mesi intercorsi tra l’acquisizione di quella dichiarazione ammissiva e la notifica della contestazione disciplinare erano un tempo sproporzionato e non aderente a buona fede».

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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