Se la presentazione della dichiarazione avverrà entro il 29 gennaio 2024.
In vista della scadenza del 31 ottobre per la presentazione del 770, i sostituti sono alle prese con le ultime operazioni di quadratura delle ritenute e altre trattenute gestite nel corso dell’anno 2022.
Sebbene la riconciliazione dovrebbe essere ordinariamente effettuata in occasione delle certificazioni uniche, la predisposizione del 770 è sicuramente un altro importante momento di verifica, in cui potrebbero emergere dei versamenti insufficienti ovvero omessi da sanare. Il sostituto, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997 e perfezionandolo prima della presentazione della dichiarazione), ha l’opportunità di sanare i versamenti irregolari od omessi con il pagamento di una sanzione del 3,75% pari a 1/8 del minimo (3,75% = 30%/8), oltre agli interessi legali, il cui tasso è stato modificato due volte in corso d’anno (1,25% dal 1° gennaio 2022 e 5% dal 1° gennaio 2023). Laddove, invece, la sanatoria avvenisse entro il termine di presentazione del 770 dell’anno successivo (cioè entro il 31 ottobre 2024), la sanzione aumenterebbe al 4,29%, corrispondente a 1/7 della sanzione minima del 30 per cento.
Proprio in tema di ravvedimento operoso, l’agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione 18/2023 del 28 aprile, con cui ha effettuato un vero e proprio restyling dei rispettivi codici tributo da utilizzare in F24 dal 3 luglio scorso. In particolare è stato soppresso il generico codice 8906 che il sostituto ha da sempre utilizzato per versare tutte le sanzioni connesse al 770, sia quelle afferenti ai versamenti delle ritenute/trattenute/imposte sostitutive, sia quella relativa alla legittima presentazione della dichiarazione entro il termine di 90 giorni dall’ordinaria scadenza. Il vecchio codice è ancora menzionato nelle istruzioni ministeriali del modello 770, la cui prima versione era antecedente al provvedimento del 28 aprile.
A fronte dell’abrogazione del codice tributo generico, sono stati istituiti nuovi codici tributo differenziati in funzione della tipologia di ritenuta oggetto di ravvedimento (ritenuta su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi, redditi di capitale, addizionale regionale e comunale all’Irpef).
Nel provvedimento di aprile, invece, non risulta essere stato introdotto un apposito nuovo codice per versare la sanzione ridotta di 25 euro (1/10 del minimo di 250 euro) con cui sanare, in base all’articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs 472/1997, la presentazione della dichiarazione entro il termine di 90 giorni, termine che, per il 770/2023 reddito 2022, scade il 29 gennaio 2024. In assenza di tale specifica indicazione, l’agenzia delle Entrate, interpellata al riguardo, ha precisato che in questo specifico caso di ravvedimento il codice da utilizzare è l’8911 denominato “sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’Irap e all’Iva”.
A tale fine l’Agenzia ha contestualmente aggiornato, sul proprio sito, l’indicazione della tipologia dei soggetti che possono utilizzarlo, aggiungendo, al contribuente per imposte proprie, anche il sostituto d’imposta.
Cit. “Il Sole 24 Ore”