Il decreto legge riguardante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR contiene anche importanti novità in materia di violazioni che escludono l’applicazione, in capo al datore di lavoro, dei benefici normativi e contributivi.
D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (G.U. 2 marzo 2024, n. 52)
L’art. 29, c. 1, del D.L. 19/2024 interviene sulla normativa (art. 1, c. 1175, della L. 296/2006) in materia di regolarità contributiva ai fini dell’applicazione dei benefici normativi e contributivi.
Ne consegue che dal 2.3.2024 (si ritiene che le novità si applichino dalla data di entrata in vigore del decreto), i datori di lavoro per poter considerare corretta l’applicazione delle disposizioni, che regolano nei loro confronti, benefici normativi e contributivi devono ottenere non solo il documento di regolarità contributiva ma devono rispettare una serie di ulteriori condizioni (peraltro già presenti in altri ambiti). In particolare, i benefici potranno essere applicati lecitamente qualora ricorrano le seguenti condizioni:
regolarità contributiva (INPS, INAIL, fondi sostegno al reddito, Casse edili);
assenza di violazioni inerenti alle norme che regolano i citati benefici normativi e contribuitivi;
- assenza di violazioni in materia di condizioni di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro (da individuarsi con apposito decreto del Ministero del lavoro);
- rispetto integrale degli obblighi di legge che riguardano il rapporto di lavoro;
- rispetto degli accordi collettivi di qualsiasi livello (nazionali, regionali, territoriali, aziendali), sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentativa sul piano nazionale (c.d. contratti leader).
Con l’introduzione del comma 1176-bis, viene altresì previsto che i soggetti che commettono le violazioni di cui sopra, con l’esclusione delle agevolazioni, possono confermare l’applicazione dei benefici sia normativi che contributivi, qualora regolarizzino le inadempienze entro i termini fissati dagli organi di vigilanza.
Per quanto concerne i termini di regolarizzazione delle violazioni – secondo quanto specificato dalla relazione illustrativa - la disposizione fa riferimento ai termini dettati «dagli organi di vigilanza» che, a loro volta, applicano i termini previsti dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 124/2004 (cosiddetta «diffida obbligatoria e disposizione»), dagli articoli 20 e ss. del D.Lgs. 758/1994 (prescrizione obbligatoria), nonché il termine di 30 giorni indicato nei verbali previdenziali per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi omessi. A seguito della regolarizzazione della violazione nei termini previsti si prevede, dunque, il godimento dei benefici, ponendo altresì rimedio alle ipotesi di perdita di benefici di importo particolarmente rilevante a fronte di violazioni di lievissima entità.
Riguardo invece alle violazioni amministrative, qualora non risulti possibile la relativa regolarizzazione (esempio una violazione riguardante il riposo giornaliero non può ovviamente essere sanata), la norma prevede un limite massimo di recupero dei benefici applicati; in particolare, il recupero non può essere superiore al doppio dell’importo corrispondente alla sanzione oggetto di verbalizzazione.
Per la corretta applicazione dell’estensione normativa sopra citata occorre, come anticipato, un nuovo decreto ministeriale oltre all’emanazione di apposite circolari da parte degli enti interessati finalizzate a rendere operative le novità del decreto.
Cit. “Il Sole 24 Ore”