Inps prende atto che i contributi dei co.co.co vanno versati entro il 30 novembre.
Sport dilettantistico, arriva il decreto per l’autorizzazione dei dipendenti pubblici allo svolgimento del lavoro sportivo e la rettifica Inps sulle scadenze dei versamenti dei contributi per i collaboratori sportivi.
Con messaggio 4012/2023 , l’Inps prende atto che per i contratti di co.co.co la sospensione dei versamenti e degli adempimenti coprirà anche il mese di ottobre con scadenza, dunque, al 30 novembre. Un chiarimento che supera la circolare 88/2023, a seguito degli emendamenti approvati in Senato in sede di conversione in legge del decreto su proroghe dei termini normativi e versamenti fiscali (Dl 132/2023).
Altra importante novità riguarda, poi, il decreto che fissa i parametri per l’autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo da parte dei dipendenti pubblici. Con il comunicato stampa di ieri, il ministro per la Pubblica amministrazione rende nota l’adozione del decreto in attuazione delle previsioni della riforma di cui all’articolo 25, comma 6, Dlgs 36/2021. Vale a dire di quella norma che consente ai dipendenti pubblici di operare in ambito dilettantistico sia come volontari sia come lavoratori sportivi.
Con la specifica che, in quest’ultima ipotesi, è necessario il previo rilascio di un’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza che la concede o rigetta entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, sulla base dei parametri definiti dal decreto. Superati i 30 giorni, in assenza di espresso rilascio o rigetto dell’autorizzazione, si applica il principio del silenzio assenso e la richiesta dei dipendenti pubblici si intende accolta. Due sono, in particolare, le condizioni per il rilascio del nulla osta e che debbono sussistere per tutta la durata di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo. Da un lato, si richiede l’assenza di cause di incompatibilità di diritto e, dall’altro, l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’impiego nell’ambito della Pa. È necessario che la prestazione di lavoro sportivo sia resa senza compromettere l’efficienza del servizio pubblico né l’indipendenza del lavoratore.
Si ribadisce, poi, che la necessità che il lavoro sportivo avvenga fuori dall’orario lavorativo e fatti salvi gli obblighi di servizio. Per i dipendenti full time la prestazione di lavoro sportivo non deve essere prevalente, con riguardo a tempo e durata. In sostanza, è vietato al dipendente il lavoro sportivo ove lo impegni per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. La disciplina del Dm non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato ove l’attività sportiva è resa in quanto militari, nonché a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato.
Cit. “Il Sole 24 Ore”