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Più conveniente attendere l’accertamento Inps

2024-03-21 20:09

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Più conveniente attendere l’accertamento Inps

Le modifiche al sistema sanzionatorio introdotte dal Dl 19/2024 rendono meno oneroso l’accertamento dell’ente rispetto all’autodenuncia del contribuente.

Le modifiche al sistema sanzionatorio introdotte dal Dl 19/2024 rendono meno oneroso l’accertamento dell’ente rispetto all’autodenuncia del contribuente.

I commi da 1 a 4 dell’articolo 30 del Dl 19/2024 hanno modificato e integrato l’assetto delle sanzioni previste per i casi di omissione ed evasione contributiva.

In caso di omissione (testo novellato dell’articolo 116, comma 8, della lettera a, della legge 388/2000), qualora il contribuente provveda autonomamente a effettuare il pagamento del dovuto entro 120 giorni dal termine originario, la sanzione sarà pari al tasso ufficiale di riferimento senza alcuna maggiorazione (Tur - attualmente pari al 4,5%), ed entro il limite del 40% dell’importo omesso, mentre, nel caso di pagamento in epoca successiva, la sanzione sarà pari al Tur maggiorato di 5,5 punti, fermo restando l’importo massimo del 40% del dovuto.

In caso di evasione (testo novellato dell’articolo 116, comma 8, lettera b, della legge 388/2000), laddove vi sia autodenuncia del contribuente entro 12 mesi dal termine di pagamento, le sanzioni sono modificate come segue:

  • per il pagamento effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione sarà pari al Tur maggiorato di 5,5 punti, con un massimo del 40% dell’importo evaso;
  • per il pagamento effettuato oltre 30 ed entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione sarà pari al Tur maggiorato di 7,5 punti ed entro il 40% dell’importo evaso;
  • laddove l’autodenuncia sia effettuata oltre i 12 mesi e/o il pagamento oltre i 90 giorni dalla stessa, o successivamente a rilevazione da parte dell’Istituto, la sanzione sarà pari al 30% dell’importo evaso ed entro il 60% dello stesso.

La novità maggiormente rilevante risiede nella nuova lettera b-bis del comma 8, che definisce la misura delle sanzioni «in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive», riducendo del 50% l’importo delle sanzioni dovute rispetto a quanto indicato nel primo periodo alle lettere a) e b), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione, in un’unica soluzione o in forma rateale.

È opportuno soffermarsi sul contenuto del primo periodo delle lettere a) e b) che beneficiano dello “sconto”:

  •  relativamente alle omissioni, si tratta della sanzione pari al Tur maggiorato di 5,5 punti (pagamento effettuato oltre 120 giorni);
  •  per quanto riguarda le evasioni, il riferimento è alla sanzione pari al 30% dell’importo non versato (richiesta dell’istituto o autodenuncia oltre 12 mesi e/o pagamento oltre 90 giorni dall’autodenuncia).

In buona sostanza, a seconda dei casi, il contribuente avrà un vantaggio economico di non poco conto attendendo l’accertamento dell’ente, in quanto potrà beneficiare delle sanzioni ridotte della metà rispetto al caso in cui decida di procedere all’autodenuncia.

Ciò che appare poco chiaro è la differenza tra quanto indicato al primo periodo della lettera b) «in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge» e quanto indicato alla lettera b-bis «in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive»: entrambi i testi si riferiscono, evidentemente, alla contestazione del debito da parte dell’istituto e non all’autodenuncia del contribuente; verosimilmente tale aspetto potrà essere chiarito in sede di conversione in legge.

Cit. “Il Sole 24 Ore”


 



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