Le istanze per il 2023 possono essere presentate, esclusivamente in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil”, fino al 15 maggio 2024.
Ultima chiamata per l’invio delle domande relative all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia confermata, per l’anno 2023, dal decreto del Mlps 13 dicembre 2023.
Come previsto, infatti, dalla circolare Inps 13/2024 le istanze possono essere presentate - esclusivamente in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil” - solo fino a oggi, 15 maggio 2024.
Possono inoltrare la domanda i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, Under 30 o Under 36).
Come già precisato dall’istituito previdenziale in diversi atti di prassi amministrativa, l’agevolazione non spetta neppure in presenza di contratti di solidarietà; tuttavia, in questo caso, l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.
I datori di lavoro, per poter accedere al beneficio, devono rispettare quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 in materia di regolarità contributiva, rispettare le disposizioni sulla retribuzione minima imponibile e non avere riportato condanne passate in giudicato relative a salute e sicurezza sul lavoro nel quinquennio precedente l’applicazione dell’agevolazione.
Le istanze – relative al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023 - sono definite entro il giorno successivo all’invio e, in caso di esito positivo, alla posizione contributiva interessata viene assegnato il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024.
Per quanto concerne la fruizione della riduzione i datori possono avvalersi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024 (invio entro il 31 maggio 2024) utilizzando il codice causale “L207”.
Nel caso di matricola sospesa o cessata, invece, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando apposita dichiarazione e utilizzare procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Infine, per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del flusso Uniemens – sempre fino al mese di competenza aprile 2024 - gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente in questo caso non vanno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Cit. “Il Sole 24 Ore”