Ai lavoratori andrà un aumento retributivo di 183 euro parametrati al 3° livello (operaio qualificato), che verrà erogato in 4 tranche.
È stato sottoscritto il 20 maggio 2024 il rinnovo del Ccnl acconciatura-estetica tra Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Cna Unione Benessere e Sanità, Casartigiani, Claai e i sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Il contratto collettivo, precedentemente scaduto il 31 dicembre 2022, si applica alle imprese anche non artigiane operanti nei settori acconciatura, estetica, tatuaggio, piercing, tricologia non curativa, centri benessere, toelettatura per animali.
Le parti hanno concordato l’erogazione di un aumento retributivo a regime pari a 183 euro parametrati al 3° livello (operaio qualificato). All’incremento si arriverà in quattro rate con diverse decorrenze: 70 euro a partire dalla retribuzione di maggio 2024, 50 euro da gennaio 2025, 43 euro da gennaio 2026, 20 euro da ottobre 2026. Ai dipendenti andrà anche un importo una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale che va dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2024, 80 euro complessive così distribuite: 40 euro con la retribuzione giugno 2024, 40 euro con la retribuzione di luglio 2024.
L’intesa segna anche una complessiva revisione della classificazione del personale con l’inserimento di nuove figure del settore estetica come massaggio olistico, ricostruzione e decorazione unghie, laminazione ed extension delle ciglia/sopracciglia fino al trucco artistico.
È stata inoltre aggiornata la normativa dell’apprendistato professionalizzante, con l’introduzione degli scatti periodici di anzianità che saranno maturati anche dagli apprendisti e un adeguamento delle percentuali di calcolo della retribuzione per il primo anno di apprendistato, che passa al 70% per tutti i profili professionali. Le due novità decorrono dal 1° ottobre 2024 e riguardano sia i neo-assunti, sia i rapporti di apprendistato in precedenza instaurati.
Per rafforzare le tutele delle lavoratrici vittime di violenza è stato previsto un indennizzo pari al 30% per la durata di due mensilità, da erogarsi dopo il trattamento Inps. È stato infine introdotto un periodo di preavviso più lungo in caso di recesso per licenziamento o dimissioni. Il nuovo periodo è di 20 giorni per i lavoratori inquadrati dal 1° al 3° livello, 15 giorni per coloro che sono inquadrati al 4° livello.
Cit. “Il Sole 24 Ore”