Finanziate le prestazioni integrative della Naspi e le prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
L’Inps, con messaggio 4104/2023, ha reso noto le modalità con cui effettuare il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall’articolo 9, comma 4, del regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà di categoria per le imprese del settore dei servizi ambientali.
Tale contribuzione provvede a finanziare le prestazioni integrative della nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e delle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il Fondo istituisce due distinte contribuzioni aggiuntive: il versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova e il versamento di un contributo pari al 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata fino al 31 dicembre 2022.
L’Inps conferma, quindi, che entrambe le contribuzioni sono dovute a decorrere dal mese di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo 103594/2019, ovvero da ottobre 2019. Nello specifico, oltre che sulle retribuzioni correnti, la contribuzione dovuta in misura fissa dovrà essere versata in arretrato per le retribuzioni comprese nel periodo ottobre 2019–novembre 2023, mentre la contribuzione arretrata pari a 50% delle somme trattenute in tema di malattia sarà oggetto di arretrati dal mese ottobre 2019 fino a dicembre 2022.
Il versamento delle quote correnti della contribuzione fissa dovrà essere valorizzata, con i flussi di dicembre 2023, valorizzando il codice “M074” all’interno del “Codice Causale” delle denunce individuali, mentre le quote arretrate dovranno essere regolarizzate con i flussi di competenza del mese di dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024, indicando per ciascun periodo di competenza l’importo all’interno dell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” e “AnnoMeseRif”.
Anche il versamento degli arretrati della contribuzione relativa al 50% delle trattenute per malattia dovrà essere regolarizzato con i flussi uniemens del mese di dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024, ma utilizzando il “CodiceCausale” M075 .
L’Inps conferma poi che i datori di lavoro che abbiano sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (uniemens/vig) sull’ultimo mese di attività. Invece la regolarizzazione della contribuzione dovuta per i dipendenti cessati dovrà avvenire nei medesimi mesi previsti valorizzando il codice “Nfor” all’interno dell’elemento < TipoLavStat >.
Cit. “Il Sole 24 Ore”