Per qualsiasi informazione: info@giovanniditano.it


documents-assessing-business-satisfaction-check-mark-competence-rating.jpeg
giovanniditano_logo
giovanniditano_logo
giovanniditano_logo

Via Pola,  n.16 interno 2 
70011 - Alberobello (BA)

(+39) 080/4323933 - 080/4327511

studioglobo@libero.it

Via Pola,  n.16 interno 2 
70011 - Alberobello (BA)

(+39) 080/4323933 - 080/4327511

studioglobo@libero.it

Le nostre specializzazioni nel campo del diritto del lavoro, amministrazione del personale ed elaborazione paghe rappresentano un bagaglio di conoscenze, competenze e abilità affinate nel tempo.

Le nostre specializzazioni nel campo del diritto del lavoro, amministrazione del personale ed elaborazione paghe rappresentano un bagaglio di conoscenze, competenze e abilità affinate nel tempo.

IL BLOG DELLO STUDIO DITANO

Contattaci su Whatsapp per qualsiasi informazione:

Contattaci su Whatsapp per qualsiasi informazione:

Richiedi oggi la tua consulenza personalizzata: info@giovanniditano.it

Richiedi oggi la tua consulenza personalizzata: info@giovanniditano.it

Piani di sviluppo strategico e cigs in deroga, le istruzioni Inps

2023-12-03 17:30

author

Piani di sviluppo strategico e cigs in deroga, le istruzioni Inps

Cassa anche con anzianità di effettivo lavoro inferiore a 30 giorni per sospensioni oltre l’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata.

Cassa anche con anzianità di effettivo lavoro inferiore a 30 giorni per sospensioni oltre l’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata.

Con il messaggio 4272/2023, l’Inps ha emanato le istruzioni operative per la cassa integrazione salariale straordinaria (cigs) a favore delle imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all’articolo 12-quater del Dl 104/2023 (cosiddetto decreto Asset).

Destinatari della provvidenza sono i datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una Zes (Zona economica speciale).

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Dl 91/2017, sono qualificate Zes le zone – istituite con apposito dpcm - geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situate entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e comprendenti almeno un’area portuale rientrante nella rete transeuropea dei trasporti.

Attualmente risultano istituite le seguenti Zone economiche speciali: Zes Abruzzo - Zes Calabria - Zes Campania - Zes Ionica Interregionale Puglia-Basilicata - Zes Sicilia Orientale - Zes Sicilia Occidentale - Zes Sardegna.

La disciplina derogatoria in materia di cigs in argomento si applica ai trattamenti riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, concessi per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttiva di imprese industriali operanti in aree comprese nei richiamati piani di sviluppo strategico riferiti a una Zes. L’ambito derogatorio riguarda la disapplicazione delle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 22, comma 4, del Dlgs 148/2015. Ne deriva che la cigs viene estesa anche ai dipendenti con anzianità di effettivo lavoro inferiore a 30 giorni ed è concessa per sospensioni dell’attività oltre il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata, nell’arco di tempo previsto dal programma autorizzato. Si applicano, per il resto, i principi di carattere generale in materia di cigs di cui al Dlgs 148/2015.

E’ quindi obbligatorio il versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Per i soggetti datoriali attratti al Fondo Tesoreria (articolo 1, comma 755 e seguenti della legge 296/2006) permane altresì l’obbligo contributivo durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di Tfr maturate sulla retribuzione persa a seguito della contrazione dell’orario di lavoro.

Nel caso in cui il decreto di concessione preveda il pagamento diretto da parte dell’Inps, i datori di lavoro devono inviare i flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’autorizzazione. Spirati tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del soggetto inadempiente. I datori potranno anche conguagliare le prestazioni da essi anticipate ai dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (articolo 7 del Dlgs 148/2015). Il messaggio indica altresì le modalità di esposizione dei dati per il conguaglio e per il contributo addizionale nella denuncia Uniemens.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



www.giovanniditano.it @ All Right Reserved 2022 | Sito web realizzato da Flazio Experience ​

www.giovanniditano.it @ All Right Reserved 2022 | Sito web realizzato da Flazio Experience ​

abstract-blur-hotel-interior.jpeg

NEWSLETTER

Iscriviti alla Newsletter per rimanere aggiornato sui servizi e gli articoli del Blog