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Operativo l’esonero contributivo per le lavoratrici madri, le istruzioni Inps

2024-02-07 19:58

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Operativo l’esonero contributivo per le lavoratrici madri, le istruzioni Inps

L’Inps chiarisce alcuni aspetti della disciplina dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli.

L’Inps chiarisce alcuni aspetti della disciplina dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Inps - Circolare 31 gennaio 2024, n. 27

Come noto, la legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) contiene un cospicuo pacchetto di misure volte a sostenere e integrare il reddito delle famiglie con figli, tra cui la decontribuzione per le lavoratrici madri in possesso di determinati requisiti. La strategia del Legislatore è quindi quella di “premiare” le lavoratrici con figli riconoscendo loro, nei fatti, un netto in busta più alto grazie alla riduzione dei contributi conto dipendente che vanno – a seconda del settore di appartenenza - dal 9,19 al 9,45 della retribuzione lorda. Più specificatamente, il comma 180 introduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l’anno 2024, l’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (comma 181). La misura agevolativa è dunque rivolta a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, compreso il settore agricolo - con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico - in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di 2 figli.

Lavoratrici ammesse a fruire dell’esonero

Per quanto concerne la platea delle lavoratrici ammesse a fruire dell’esonero il legislatore ha optato per una differenziazione relativa a due diversi periodi di paga, basata sul numero dei figli e l’età degli stessi.

Come chiarito dall’Istituto previdenziale, la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (secondo figlio per la misura vigente per l’annualità 2024) e la verifica dello stesso si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o secondo figlio per il 2024), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell’agevolazione in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Inoltre, poiché con il Testo unico della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) è stata sancita la parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento, va da sé che la riduzione contributiva spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

Quanto alle tipologie contrattuali che permettono la fruizione dell’esonero, per espressa previsione normativa, la misura si applica alle lavoratrici madri assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Di conseguenza, la misura si applica anche i rapporti di apprendistato - tale rapporto, ai sensi dall’art. 41, c. 1, D.Lgs. 81/2015, è infatti un contratto di lavoro a tempo indeterminato - ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa e, infine, anche ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, l’esonero troverà legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato. Restano, invece, escluse dall’agevolazione le lavoratrici madri assunte con contratto di lavoro a tempo determinato che, tuttavia, al pari delle altre lavoratrici, sopportando il “costo” della prole avrebbero comunque diritto all’esonero. Quest’ultime potranno beneficiare soltanto dell’esonero IVS ex co. 15, legge di Bilancio 2024.

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Quanto ai rapporti di lavoro part-time l’Istituto previdenziale ha chiarito che le suddette soglie massime devono ritenersi valide anche per tali tipologie contrattuali, per le quali non è dunque richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante . Inoltre, la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro potrà avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.

Per quanto concerne la decorrenza e la cessazione dell’agevolazione in capo alla singola lavoratrice, il momento viene individuato dal possesso e dal venir meno dei requisiti previsti dalla normativa differenziati per periodo di paga.

Di particolare interesse, la previsione contenuta nella circolare Inps 31 gennaio 2024, n. 27 secondo cui, nel caso di nascita del terzo o secondo figlio nel corso del mese (ad esempio 18 marzo 2024) l’esonero spetta per l’intero mese senza la necessità di riparametrazioni giornaliere. Parimenti, l’esonero spetta per l’intero mese anche nel caso in cui il figlio più piccolo compia il diciottesimo o decimo anno di età nel corso del mese.

In riferimento alle condizioni di spettanza, poiché la misura non assume la natura di incentivo all’assunzione, la stessa non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex articolo 31, D.Lgs. 150/2015 e non è neanche subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva ex art. 1, co. 1175, legge 296/2006. Per quanto concerne, invece, la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato, poiché l’esonero consiste in una misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è, pertanto, soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Alternatività rispetto all’esonero IVS ex art. 1, c. 15, legge 213/2023

Con la circolare 27/2024 l’Istituto previdenziale conferma (come già previsto nella circ. 11/2024) che l’esonero per le lavoratrici madri risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori previsto dall’articolo 1, co. 15, della legge n. 213/2023.

Di conseguenza, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro. Come si evince dalla proiezione in tabella, anche prendendo come riferimento una retribuzione lorda di 2692 euro (ossia la soglia massima per la riduzione IVS) l’esonero per lavoratrici madri risulta più conveniente.

Chiaramente, dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero - ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio - si potrà ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice. Infine, poiché l’esonero per le lavoratrici madri afferisce esclusivamente alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice, lo stesso risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente. Ad esempio, assumendo una giovane madre under 30 ci sarà un doppio vantaggio: una riduzione del costo del lavoro per il datore di lavoro pari al 50% dei contributi dovuti e la riduzione del cuneo contributivo per la lavoratrice.

Operatività

Per poter fruire dell’esonero le lavoratrici, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, potranno comunicare direttamente al loro datore la volontà di avvalersi della misura, indicando il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli. La lavoratrice potrà, inoltre, decidere, magari per ragioni di privacy, di comunicare direttamente all’Istituto previdenziale le informazioni relative ai codici fiscali dei figli mediante un apposito applicativo di prossima istituzione. La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca tempestiva del beneficio fruito.

Per consentire alle lavoratrici di comunicare i dati sopra indicati (numero di figli e codici fiscali) l’operatività della misura è stata differita consentendo comunque il recupero delle mensilità arretrate. Infatti, nella circolare n. 27/2024 sono riepilogati i codici e i dati da inserire nei flussi Uniemens secondo le seguenti tempistiche:

  • flusso Uniemens di competenza febbraio 2024 per dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens (gli arretrati di gennaio e febbraio potranno essere recuperati nei flussi di marzo, aprile, maggio 2024);
  • denuncia del mese Febbraio 2024, per la sezione <ListaPosPA> dell’Uniemens per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica (gli arretrati di gennaio e febbraio potranno essere recuperati nei flussi di marzo, aprile, maggio 2024);
  • flusso Uniemens - PosAgri, a partire dal mese di competenza di gennaio 2024 datori di lavoro agricolo (per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, a partire dal mese di gennaio 2024, occorrerà trasmettere un nuovo flusso Uniemens-PosAgri completo di tutti i dati che sostituisce il flusso trasmesso in precedenza).

Infine, giova ricordare che nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS previsto dall’art. 1, c. 15, legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell’esonero lavoratrici madri, sarà necessario procedere alla restituzione dell’importo già conguagliato utilizzando gli appositi codici indicati nella suddetta circolare.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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