La quota del datore abbattibile entro un massimale annuo di 8mila euro. Per il 2024 agevolazione concessa anche per chi ha fruito del reddito nel 2023.
Dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore, l’Inps in questi giorni ha svincolato l’esonero contributivo collegato alle assunzioni di donne fruitrici del così detto “reddito di libertà” (RdL). Le istruzioni sono contenute nel messaggio 2239/24.
Si tratta di un’agevolazione introdotta dall’articolo 1, commi 191, 192, e 193, della legge 213/2023 (Bilancio 2024). La disposizione richiamata prevede che tutti i datori di lavoro privati (compresi gli agricoli) che assumono lavoratrici disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà, possono fruire di una riduzione contributiva. Sono premiate le assunzioni a tempo indeterminato, determinato a tempo pieno o parziale, nonché le stabilizzazioni di contratti a tempo determinato. Vi rientrano anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e i rapporti instaurati a scopo di somministrazione. Sono esclusi domestici e apprendisti.
Come già accennato, le donne che consentono al futuro datore di lavoro di avere lo sgravio devono essere disoccupate al momento dell’assunzione e destinatarie dell’aiuto previsto dal Dl 34/2020 a sostegno di chi ha subito violenza. La facilitazione decorre dal 1° gennaio di quest’anno e vale sino al 31 dicembre 2026. L’Inps ha specificato che il reddito di libertà deve essere effettivamente fruito e non basta averlo richiesto. Tuttavia, in fase di prima applicazione, si prevede una deroga: per il 2024 le agevolazioni possono essere concesse anche per le assunzioni di donne che hanno ricevuto il RdL nel 2023.
L’incentivo economico previsto per chi assume consiste nell’abbattimento totale dei contributi (premi Inail esclusi) nel limite di un massimale annuo pari a 8mila euro riparametrato su 12 mesi (666,66 euro). In caso di assunzioni o cessazioni che intervengono nel mese, il massimale va calcolato in base ai giorni di rapporto, dividendo il valore giornaliero sempre per 31 (21,50 euro). Anche per le lavoratrici part time il massimale va ridotto in relazione alle ore contrattualizzate. Pur trattandosi di un esonero contributivo, alle lavoratrici viene garantito l’accredito ai fini pensionistici.
La facilitazione si applica per 24 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, per tutto la durata dei contratti a termine, a partire dalla data di assunzione e con un massimo di 12 mesi, e per 18 mesi di caso di stabilizzazioni di precedenti contratti a tempo determinato sia già agevolati che non agevolati.
Lo sgravio, ha precisato l’Inps, può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro; ciò determina uno slittamento in avanti della scadenza del beneficio. La provvidenza è finanziata con risorse preordinate allo scopo. Per questo motivo l’Inps, per concedere l’aiuto, ha inserito – nel Portale delle agevolazioni (un tempo chiamato DiResCo) - un modello di richiesta telematico, denominato Erli, che deve contenere i dati della lavoratrice, la retribuzione, il numero del modello Unilav, la percentuale part time. Stupisce che tra le informazioni richieste figuri anche la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. Ciò in quanto per accedere all’istanza telematica Erli si devono inserire a video il codice fiscale del datore e la sua matricola Inps. L’aliquota che l’azienda è chiamata a specificare è nota all’Inps e, quindi, si potrebbe evitare di richiederla ai fini dell’accesso all’esonero. Ricevuta l’istanza, l’Istituto effettua le dovute verifiche, calcola l’importo dell’esonero e se ci sono le risorse ne da comunicazione al datore. Per applicare lo sgravio, dunque, si deve attendere la risposta dell’Inps. Il messaggio contiene anche le istruzioni per l’indicazione dell’agevolazione nell’Uniemens del dato corrente e degli arretrati; quest’ultimi potranno essere recuperati esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
Cit. “Il Sole 24 Ore”