Per qualsiasi informazione: info@giovanniditano.it


documents-assessing-business-satisfaction-check-mark-competence-rating.jpeg
giovanniditano_logo
giovanniditano_logo
giovanniditano_logo

Via Pola,  n.16 interno 2 
70011 - Alberobello (BA)

(+39) 080/4323933 - 080/4327511

studioglobo@libero.it

Via Pola,  n.16 interno 2 
70011 - Alberobello (BA)

(+39) 080/4323933 - 080/4327511

studioglobo@libero.it

Le nostre specializzazioni nel campo del diritto del lavoro, amministrazione del personale ed elaborazione paghe rappresentano un bagaglio di conoscenze, competenze e abilità affinate nel tempo.

Le nostre specializzazioni nel campo del diritto del lavoro, amministrazione del personale ed elaborazione paghe rappresentano un bagaglio di conoscenze, competenze e abilità affinate nel tempo.

IL BLOG DELLO STUDIO DITANO

Contattaci su Whatsapp per qualsiasi informazione:

Contattaci su Whatsapp per qualsiasi informazione:

Richiedi oggi la tua consulenza personalizzata: info@giovanniditano.it

Richiedi oggi la tua consulenza personalizzata: info@giovanniditano.it

Tredicesima mensilità, misura, periodo di riferimento ed elementi da computare

2023-12-13 11:36

author

Tredicesima mensilità, misura, periodo di riferimento ed elementi da computare

Corrisposta in genere durante le festività natalizie, viene liquidata durante l’anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Corrisposta in genere durante le festività natalizie, viene liquidata durante l’anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Con le festività natalizie alle porte è tempo di tredicesima per i lavoratori dipendenti.

La tredicesima mensilità è stata introdotta nell’ordinamento giuridico del nostro Paese dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 (articolo 13), per gli impiegati dell’industria, e solo in seguito – attraverso l’articolo 17 dell’Accordo Interconfederale per l’industria 27 ottobre 1946 (reso efficace erga omnes dal Dpr 1070/60) - il diritto alla “gratifica natalizia” è stato esteso anche agli operai.

Retribuzione differita

La tredicesima mensilità rientra, con le altre mensilità aggiuntive, nel concetto di retribuzione differita, essendo corrisposta in un momento successivo a quello di competenza della stessa, in particolare durante le festività natalizie. La liquidazione avviene, invece, durante l’anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Non mancano tuttavia delle eccezioni alla regola generale, secondo le quali il pagamento avviene con la stessa periodicità – in generale, mensile – con cui viene erogata la retribuzione corrente; a titolo di esempio, ciò si verifica nelle seguenti ipotesi:

- lavoro intermittente (o a chiamata);

- lavoro a domicilio;

- quando viene stipulato un accordo di secondo livello che ne prevede la corresponsione corrente (in genere mensile).

I contratti collettivi di lavoro nazionali e/o di secondo livello (territoriali e/o aziendali) disciplinano i vari aspetti che caratterizzano la tredicesima mensilità, in particolare:

- il termine per il pagamento;

- la misura della mensilità aggiuntiva;

- le modalità da osservare per il riproporzionamento della tredicesima a fronte di ipotesi riduzione della prestazione lavorativa oppure di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento.

Misura

L’ammontare della tredicesima mensilità viene stabilito dai contratti collettivi di lavoro, in genere nazionali, per ogni settore di riferimento: in generale, l’ammontare della tredicesima è pari alla normale mensilità o alla retribuzione di fatto per il personale con retribuzione fissa mensile (solitamente i lavoratori con qualifica impiegatizia) e a un certo numero di ore per i lavoratori pagati “a ore” (in via generale i lavoratori con qualifica operaia).

Sempre in via generale si fa riferimento alla retribuzione mensile od oraria di dicembre, anche se durante l’anno di maturazione della gratifica sono intervenuti aumenti della retribuzione (aumenti contrattuali oppure riconoscimenti individuali).

Nelle ipotesi in cui si utilizzi la retribuzione oraria quale parametro per il conteggio della mensilità aggiuntiva, occorre verificare a livello di contratto collettivo per quale coefficiente debba essere moltiplicata la quota oraria di retribuzione; in generale i contratti collettivi prescrivono di considerare il coefficiente orario contrattuale. Per esempio, il c.c.n.l. Grafica ed editoria Aziende industriali prevede la seguente regolamentazione in materia di della tredicesima mensilità.

Per i lavoratori che a dicembre 2020 hanno una gratifica natalizia di 200 ore (operai) o una tredicesima di 30/26 (impiegati) viene fatto un conteggio nello stesso mese calcolando l’importo di 27 ore (operai) o la misura di 4/26 (impiegati). Tale importo, denominato Elemento di raccordo contrattuale viene congelato in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, è omnicomprensivo e pertanto non avrà alcuna incidenza su alcun istituto contrattuale o di legge, e dall’anno 2021 maturerà progressivamente per mese/frazione di mese e verrà corrisposto (con voce Erc nel cedolino paga) ai lavoratori di cui sopra nel mese di dicembre contestualmente alla gratifica natalizia di 173 ore (operai) o alla tredicesima di 26/26 (impiegati).

A decorrere da gennaio 2021 l’importo della mensilità aggiuntiva è di 173 ore per tutti gli operai e di 26/26 per tutti gli impiegati.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati (le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non sono calcolate, quelle superiori sono considerate mese intero). La corresponsione avviene alla vigilia di Natale.

Le maggiorazioni per lavoro a turni e quelle previste dal c.c.n.l. per le singole specializzazioni (salvo che se siano state corrisposte per prestazioni occasionali) sono computate in base alla media maturata nell’anno.

Per i soli operai il c.c.n.l. precisa che ai fini del computo della gratifica natalizia si considerano i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti del periodo di comporto e i permessi, purché di durata complessivamente inferiore a un mese nell’anno.

Periodo di riferimento

Un elemento comune è la retribuzione da prendere quale riferimento per il calcolo della mensilità aggiuntiva, che è quella riferita al mese di dicembre ovvero quella spettante al momento dell’erogazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Elementi da computare

In generale, occorre prendere in considerazione i soli elementi aventi natura retributiva, caratterizzati dalla obbligatorietà, continuità e determinatezza; tale “regola” deve essere presa a riferimento anche quando è lo stesso contratto collettivo di categoria a stabilire gli elementi da computare nella determinazione della tredicesima, nel senso che eventuali altri elementi non richiamati dal contratto collettivo debbono comunque essere ricompresi se corrisposti secondo i caratteri appena citati. A tale riguardo, rientrano - a titolo di esempio - nel computo della gratifica natalizia la maggiorazione per lavoro notturno a turni periodici (Tribunale Milano 7 febbraio 1990), la quota imponibile della diaria corrisposta in misura fissa (Tribunale Milano 18 febbraio 1989), l’indennità di sede disagiata (Cassazione Sezioni Unite 13 febbraio 1984 n. 1081), l’Elemento distinto della retribuzione.

Sono, al contrario, esclusi dal computo della tredicesima mensilità l’assegno per il nucleo familiare, la maggiorazione per lavoro straordinario se manca una volontà precisa ed espressa (Cassazione 9 dicembre 1999 n. 13780); per contro, la giurisprudenza di merito (Pretura Milano 24 aprile 1990) ritiene che il compenso per lavoro straordinario, nel caso in cui l’erogazione sia obbligatoria, continuativa e predeterminata, debba essere computato nella tredicesima.

Non sempre è quindi agevole la determinazione della base retributiva ai fini della valorizzazione della tredicesima; a volte viene in soccorso la stessa contrattazione collettiva, se non gli usi aziendali.

Il c.c.n.l. Terziario di mercato: distribuzione e servizi, per esempio, prevede, all’articolo 220, che «In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 (esclusi gli assegni familiari). In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto».

Cit. “Il Sole 24 Ore”



www.giovanniditano.it @ All Right Reserved 2022 | Sito web realizzato da Flazio Experience ​

www.giovanniditano.it @ All Right Reserved 2022 | Sito web realizzato da Flazio Experience ​

abstract-blur-hotel-interior.jpeg

NEWSLETTER

Iscriviti alla Newsletter per rimanere aggiornato sui servizi e gli articoli del Blog