L'INPS, approvando ed aggiornando la procedura di presentazione delle domande di congedo parentale anche a ore, sembra risolvere alcuni dubbi operativi.
Inps - Messaggio 23 luglio 2024, n. 2704
Il 23 luglio 2024 l'INPS, a mezzo messaggio n. 2704, ha precisato le nuove modalità di richiesta telematica del congedo parentale (anche ad ore) in relazione alla possibilità di richiedere una integrazione sino all'80% dell'indennità nel rispetto delle singole leggi di bilancio (2023 e 2024) succedutesi nel tempo.
Tali modalità operative sembrano concerne una boccata d'aria ai datori di lavoro, rendendo più fluida e maggiormente semplice la gestione delle richieste di maternità "updgrade".
L'INPS, con messaggio in commento, approvando ed aggiornando la procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale ad ore, ha provato a risolvere alcuni dubbi operativi che già avevamo palesato nell'approfondimento pubblicato in Il Corriere delle paghe, maggio 2024.
Le nuove istruzioni operative
Con il messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024 l'INPS ha provveduto ad aggiornare la modalità di presentazione delle domande di congedo, nella logica di consegnare maggiore e più efficiente applicazione alle disposizioni di cui:
1) alla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che per prima ha disposto l'integrazione del congedo parentale per un mese all'80% (per le maternità obbligatorie che terminassero dopo il 31 dicembre 2022);
2) e successivamente alla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), che ha introdotto il riconoscimento di un'indennità pari al 60%, innalzato al 80% per il solo 2024, per un mese ulteriore rispetto al primo di cui sopra, unicamente per i lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
In particolare, all'interno della domanda telematica da presentare tramite sito dell'INPS nella pagina "Dati domanda", come disposto dal messaggio n. 2704/2024 in commento , sarà presente una spunta Si/No per dichiarare di volere l'aliquota di indennizzo del congedo parentale maggiorata.
In base alla data dell'evento (che sia parto oppure adozione o affidamento), dovranno essere inseriti ulteriori dati per poter determinare il diritto a usufruire di tali aliquote maggiorate, nel rispetto delle normative e delle prerogative da esse disposte.
Non solo:
- l'INPS chiarisce come, sempre al fine evidentemente di ridurre le incomprensioni e determinare una maggiore facilità applicativa, sarà possibile presentare "domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziando non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa".
- Peraltro tale limitazione appare disposta "in quanto la definizione delle domande può seguire l'ordine cronologico di fruizione dei peridi evitando sovrapposizioni nel tempo e richieste di modifiche o annullamento di periodi di congedo parentale richiesti e non fruiti".
Da ultimo l'Istituto precisa come non sia necessario presentare nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni normativamente previste.
I dubbi operativi e la risoluzione Inps
La nuova procedura qui esaminata consente, almeno in parte, di poter ritenere superati dei dubbi applicativi che le previgenti posizioni dell'INPS (circolari n. 45/2023 e messaggio n. 2821/2023) non avevano affrontato.
In effetti, prima dell'introduzione della nuova procedura, rimaneva da comprendere quale mese debba essere oggetto di maggiore integrazione economica.
Come già detto, inizialmente, nel maggio 2023 (circolare n. 45/2023) si poteva "intuire" come l'ente volesse premiare un criterio cronologico (citato al punto secondo della circolare) che consentiva di ritenere come il primo periodo di fruizione dovesse essere maggiormente remunerato (quindi 80%).
Tale determinazione si percepiva dall'esemplificazione usata dall'istituto previdenziale nella quale, utilizzando "successivi periodi di congedo" lasciava presagire ad un primo mese all'80% rimettendo i successivi mesi di congedo al 30% di indennità INPS. Il tutto, sia chiaro, senza che vi fosse la possibilità di una indicazione scelta a cura del richiedente
Successivamente, con messaggio n. 2821 del luglio 2023, l'Istituto interveniva "ripensando" la propria iniziale posizione. Si nota come "la regola dell'indennizzabilità all'80% dei primi periodi di congedo parentale consente ai genitori, a cui la legge demanda la possibilità di organizzare liberamente la fruizione di congedo, di tenere conto pi agevolmente dei congedi fruiti o da fruire non dovendo "ricostruire" il fruito pregresso". Ciò, come sottolineato dall'Istituto, "non preclude, tuttavia, la possibilità di imputare l'indennità all'80% a periodi successivi". Quest'ultimo potrebbe essere il caso, per esempio, di trattamenti più favorevoli stabiliti dalla contrattazione collettiva. Ciò, "purché detti periodi indennizzati all'80% non eccedano il limite di un mese di coppia di congedo".
Tali impostazioni, si desume, devono essere fatte salve anche per la fruizione, alternativa, del secondo mese di cui alla legge di bilancio 2024.
Operativamente, l'azienda era dunque tenuta a comprendere, a fronte della comunicazione di fruizione del congedo parentale:
- se il/la richiedente stessero azionando la maggiorazione dell'80% o meno (in presenza dei presupposti);
- in caso positivo, in presenza di più periodi, per quale mese il/la richiedente volesse tale maggiorazione;
- e, da ultimo, l'azienda abbisognava di una comunicazione aggiuntiva a merito della quale si evidenziasse la presenza, o meno, di un periodo di congedo "integrato" già fruito a cura del coniuge e/o altro genitore;
Oggi, con la procedura aggiornata, tali determinazioni sembrano venir a mancare, in favore di una maggiore efficienza anche per il datore di lavoro ricevente la domanda il quale potrà, sin da subito, capire quale istituto venga azionato.
Cit. “Il Sole 24 Ore”