Possibile presentare domanda all’Inps in caso di rigetto della richiesta per ottenere i 550 euro.
Chi ha fatto richiesta per l’indennità di 550 euro, a fronte di attività part time ciclica svolta nel 2021 o nel 2022, e la domanda è stata respinta, può ora presentare istanza di riesame all’Inps, secondo le indicazioni contenute nel messaggio 491/2024.
L’indennità è stata introdotta, con riferimento ai contratti di lavoro del 2021, dal decreto legge 50/2022 e, per quelli del 2022, dal decreto legge 145/2023. Quest’ultimo contiene anche un chiarimento valido per le due annate: come requisito per ottenere l’aiuto non rileva la tipologia di part time (verticale, orizzontale o misto), ma solo il periodo di sospensione ciclica dell’attività, che deve essere di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
A fronte di questo chiarimento, con il messaggio 3977/2023 Inps ha dato il via all’invio delle domande per l’indennità del 2023 (contratti 2022) e alla riapertura dei termini per quelle del 2022 (contratti 2021), in quest’ultimo caso a fronte della norma di interpretazione autentica contenuta nel decreto legge 145/2023.
Le richieste pervenute entro il termine dello scorso 15 dicembre sono state sottoposte a verifica automatizzata e centralizzata e gli esiti sono consultabili dagli interessati direttamente nel sito internet dell’Inps, nella stessa sezione utilizzata per presentare la domanda, o tramite i patronati. A fronte del rigetto, è ora consentito presentare domanda di riesame, entro 120 giorni dal 5 febbraio (pubblicazione del messaggio 491/2023) o dalla conoscenza delle reiezione, se successiva. Allegata al messaggio c’è la casistica delle motivazioni di rifiuto con indicazione dei documenti che dovranno essere presentati per il riesame.
Tra i requisiti per l’indennità c’è la non titolarità di pensione diretta, di Naspi o di altro rapporto di lavoro. Inps precisa che, per le indennità 2022 (contratti di lavoro 2021), questo requisito viene verificato alla data del 30 novembre 2022, cioè l’ultima data utile indicata originariamente nella circolare 115/2022.
In presenza di più rapporti di lavoro, il requisito di «periodi non interamente lavorati» deve sussistere per un rapporto (non per tutti) ma non può essere ottenuto sommando i periodi di più rapporti di lavoro.
Cit. “Il Sole 24 Ore”