Termini più lunghi per recuperare quelli previdenziali, compensazioni escluse per i committenti della gestione separata e i contribuenti con iscrizioni a ruolo di importi oltre 100mila euro.
Il comma 10 dell’articolo 23 della bozza della Legge di bilancio per il 2024 incide sulle tempistiche di compensazione dei crediti contributivi e assicurativi, spostando in avanti il momento in cui gli stessi potranno essere fruiti, presumibilmente per consentire agli istituti intestatari del credito di verificarne anticipatamente la loro genuinità, onde evitare successivi recuperi laddove si verificassero delle irregolarità.
Si tratta di un intervento che modifica l’articolo 17 del Dlgs 241/97, recentemente sotto le luci della ribalta per via di un’errata interpretazione della giurisprudenza in merito alla possibilità di compensare crediti fiscali con debiti contributivi.
L’assoluta legittimità delle compensazioni tra debiti e crediti di diversa natura di cui al citato articolo 17 Dlgs 241/97 (comma 1), è stata confermata dall’interpretazione autentica fornita dall’ articolo 2-quater del Dl 11/2023 convertito in legge 38/2023: «la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi».
La bozza della legge di bilancio torna sulla regolamentazione delle compensazioni di crediti, stavolta di tipo previdenziale e assicurativo.
Per quanto riguarda i crediti Inail, essi potranno essere utilizzati solo a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto, mentre per i crediti Inps il momento in cui essi potranno essere utilizzati varia a seconda della natura del soggetto contribuente: la generalità dei datori di lavoro potrà compensare gli eventuali crediti Inps a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione del flusso unimens, o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; in caso siano presenti delle note di rettifica passive, le stesse potranno essere compensate a partire dalla data di notifica delle stesse.
Per fare un esempio, il credito maturato nel flusso uniemens di gennaio 2024 potrà essere compensato non prima del 15 marzo 2024 (quindicesimo giorno successivo al 29 febbraio 2024, termine di presentazione del flusso riferito a gennaio 2024), con uno slittamento di circa un mese rispetto all’ordinaria modalità di compensazione (con le regole attuali il credito da uniemens di gennaio 2024 può essere compensato dal 16 febbraio 2024).
Relativamente ai datori di lavoro agricoli, essi potranno compensare gli importi previdenziali a credito a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Infine, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps potranno compensare eventuali crediti contributivi a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, determinando anche in questo caso un allungamento dei tempi di recupero degli importi e, nel contempo, consentendo all’Istituto di verificarne l’effettiva sussistenza.
Tuttavia, il legislatore afferma che «resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato» che, pertanto, non sarà assorbita dai controlli preventivi, i quali potranno essere ora effettuati alla luce delle nuove tempistiche indicate per le compensazioni.
Un punto di criticità è costituito dall’esclusione dalle compensazioni delle aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995; se tale previsione venisse confermata, per i soggetti interessati sarebbe inevitabile ricorrere alla richiesta di rimborso, con tempi incerti di risposta e di erogazione degli importi da parte dell’Istituto.
È doveroso inoltre evidenziare quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 23 della bozza della legge di bilancio, ovvero la preclusione a qualsiasi compensazione per quei contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano stati sospesi.
Cit. “Il Sole 24 Ore”