Secondo la Cassazione non si può prorogare fino al momento di presentazione della domanda di pensionamento.
Due interessanti interventi della Cassazione sul tema, sempre molto dibattuto, della conservazione del trattamento di disoccupazione, nello specifico in caso di inizio di attività imprenditoriale o di pensionamento.
Con la prima pronuncia (ordinanza 11543/2024) la sezione Lavoro affronta il caso di una reiezione di domanda di Naspi dovuta al fatto che l’assicurato non aveva comunicato, nei trenta giorni dalla data della domanda, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nonché il reddito percepito. Secondo i giudici di merito il diniego dell’Inps è ingiustificato, in quanto la decadenza prevista dall’articolo 10, commi 1 e 11 lettera c) del Dlgs 22/2015 riguarda solo il caso dell’assicurato che omette la comunicazione di un’attività di lavoro autonomo iniziata dopo la concessione della prestazione previdenziale e non lo svolgimento di attività preesistente alla data di presentazione della domanda.
Di diverso avviso la sezione Lavoro: il regime di decadenza dalla Naspi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo poggia sulla necessità di evitare la contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di attività lavorativa autonoma dalla quale possa scaturire un reddito. L’utilizzo nella norma sopra indicata del verbo “intraprendere” («il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un’attività lavorativa autonoma…») deve intendersi riferito non all’azione dell’iniziare un’attività, ma anche a quella dell’applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato, come anche già chiarito da precedenti arresti (per esempio Cassazione 5951/2001). Non vi è dunque un’estensione analogica di una decadenza a un’ipotesi non prevista dalla legge (sarebbe illegittimo) bensì un risultato interpretativo coerente con la regola della incompatibilità sopra evidenziata. Per questo il diniego dell’Inps alla prestazione è stato ritenuto legittimo dalla Cassazione.
L’altra ordinanza (11965/2024) si occupa di un tema diverso anche se non dissimile. La Corte infatti, attesa l’incompatibilità tra trattamento di disoccupazione e pensione (articolo 2, comma 40, legge 92/2012 in materia di Aspi, ma applicabile anche in materia di Naspi), ritiene si debba verificare se il diritto alla prestazione di disoccupazione venga meno dalla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento, oppure dalla data della concreta percezione della pensione, a seguito della presentazione di domanda da parte dell’assicurato.
L’articolo 2 indica, quale condizione che determina la decadenza, il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Dunque, la Cassazione, ritiene che la norma non faccia riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, quanto al raggiungimento dei requisiti. Non si guarda dunque alla data di presentazione della domanda amministrativa, anche se apparentemente tale dato potrebbe portare a un vuoto di tutela tra il momento anteriore del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e il godimento in concreto del trattamento. La tutela, infatti, è assicurata fino a che non si raggiungono i requisiti secondo quanto indicato dalla legge, non potendo valere altrimenti l’inerzia dell’assicurato nell’attivazione del procedimento amministrativo finalizzato al conseguimento della pensione.
La norma individua un momento certo in cui cessa la tutela. Altrimenti, sarebbe lasciata alla discrezionalità dell’assicurato la scelta se mantenere il trattamento di disoccupazione o aderire al trattamento di pensione secondo le sue convenienze. Il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità durante lo stato di disoccupazione necessariamente esclude lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione.
Dunque l’Inps può legittimamente procedere al recupero delle somme a titolo di trattamento di disoccupazione erogate dalla data di maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento (di vecchiaia e/o di anzianità) e la data di effettivo godimento della pensione avuto riferimento al momento di presentazione della domanda amministrativa e al momento in cui, anche per la presenza di differimenti normativi o finestre di uscita, la pensione sarà effettivamente erogata.
Cit. “Il Sole 24 Ore”