Scaduto il 26 novembre 2023 il termine per precompilare sul portale del ministero dell’Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it i moduli di assunzione dei lavoratori extracomunitari, l’attenzione degli aspiranti datori di lavoro (e dei lavoratori) si focalizza adesso sulla lettura della ricevuta attestante l’invio della domanda e in particolare sull’orario di ricezione, perché l’assegnazione delle quote avverrà in ordine cronologico: una domanda di assunzione inviata alle 9 e qualche secondo ha ottime chance di essere accettata, a differenza di quelle protocollate successivamente.
Dopo questo screening della ricevuta, la normativa ha già previsto un termine di 60 giorni (ridotto a 20 giorni per il lavoro stagionale) dall’invio della domanda, entro il quale lo sportello unico per l’immigrazione competente per territorio, in assenza di ragioni ostative, dovrà inviare telematicamente il nulla osta al datore di lavoro e alle rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine dei lavoratori. Queste ultime dovranno, dopo l’apposita richiesta fatta dal lavoratore, rilasciare il visto di ingresso.
Comunicazione via Pec
Il datore di lavoro riceverà una comunicazione alla Pec inserita nella domanda di assunzione riguardo al rilascio del nulla osta che, però, potrà essere visualizzato e scaricato dal portale web del ministero dell’Interno.
Una volta ottenuto il nulla osta, il datore di lavoro ne dà comunicazione al lavoratore straniero che deve fissare, entro 180 giorni dall’avvenuto rilascio, a pena di decadenza, un appuntamento presso la rappresentanza diplomatica/consolare italiana per la richiesta e il ritiro del visto di ingresso per lavoro.
La procedura del decreto flussi, fondata sull’anacronistico sistema dell’incontro a distanza tra domanda e offerta di lavoro, ha fin qui interessato lavoratori parenti di cittadini stranieri stabilizzati nel territorio nazionale. Peraltro, non si può escludere che tra le tante domande che saranno inviate ve ne siano alcune che riguardino lavoratori già presenti irregolarmente in Italia che, in caso di rilascio del nulla osta, dovranno tentare la sorte di ritornare nel proprio Paese per la richiesta del visto di ingresso.
Per le assunzioni nel triennio 2023-2025 non è stata riproposta la procedura semplificata contenuta nel Dl 73/2022 che aveva consentito l’assunzione dei lavoratori già presenti irregolarmente in Italia, alla data del 1° maggio 2022, accertata sulla base di prove provenienti da eventuali rilievi fotodattiloscopici, dichiarazioni di presenza o altra documentazione con data certa rilasciata da organismi pubblici.
L’inizio del lavoro
Il lavoratore straniero che entra in Italia dopo il rilascio del nulla osta e del visto di ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa.
Nel caso in cui l’assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’Immigrazione, la comunicazione obbligatoria sull’instaurazione del rapporto di lavoro verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell’assistenza familiare, per il quale la comunicazione dovrà essere fatta dal datore di lavoro all’Inps. Una copia di questa comunicazione dovrà essere consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’Inps, anche in fase di stipula del contratto presso lo sportello unico per l’immigrazione.
Con la formalizzazione del rapporto di lavoro nasce l’obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi nei seguenti periodi dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre; dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre e dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.
Cit. “Il Sole 24 Ore”