Il provvedimento interessa le somme fino a 3mila euro e vale per i lavoratori con redditi fino a 80mila euro.
Anche nel 2024 i premi di produttività saranno tassati al 5%, anziché al 10 per cento. La norma inserita nell’ultima versione della legge di Bilancio attesa in Parlamento nei prossimi giorni conferma quindi l’attuale meccanismo in vigore quest’anno: la tassazione al 5% si applica sulle somme fino a 3mila euro (sfuma pertanto l’ipotesi spinta da una ampia fetta di maggioranza di innalzare il tetto a 6mila euro) e vale per i lavoratori con redditi fino a 80mila. I primi effetti della misura si sono visti, come ha ricordato nei giorni scorsi il ministero del Lavoro. Sono infatti cresciuti del 35,6% in un anno i contratti di produttività depositati presso il dicastero guidato da Marina Calderone. Tra il 1° gennaio e il 25 settembre 2023 infatti ne risultano 8.050 contro i 5.935 dello stesso periodo dell’anno precedente, con un picco dei depositi tra maggio e luglio. I contratti attivi coinvolgono 1.691.239 lavoratori beneficiari; il premio annuo corrisponde in media a 1.595,25 euro per dipendente.
Sempre in tema di welfare, la legge di Bilancio conferma i fringe benefit esentasse. Limitatamente al periodo d’imposta 2024 si prevede che «non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa». Il limite di mille euro è elevato a 2mila euro «per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi». I datori di lavoro provvedono all’attuazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti (il lavoratore dovrà indicare il codice fiscale dei figli).
Cit. “Il Sole 24 Ore”