L’agevolazione contributiva per le assunzioni nel Mezzogiorno è prorogata al 31 dicembre 2024 per i contratti stipulati entro il 30 giugno. Le assunzioni decorse dal 1° luglio 2024 in poi non potranno più essere agevolate con il vecchio bonus. È utile dunque ragionare sugli incentivi alternativi.
Con pubblicazione della circolare 82/2024 l’Inps ha di fatto fissato un limite importante all’accesso dell’agevolazione contributiva “decontribuzione Sud”: l’agevolazione, prorogata fino al prossimo 31 dicembre 2024 dalla decisione europea C(2024) 4512 final, trova applicazione solo nei confronti di quei contratti stipulati entro il 30 giugno 2024, oppure prorogati e/o trasformati in data successiva, ma facendo capo ad una prima stipula antecedente la data del 30 giugno.
Da ciò deriva che tutte le nuove assunzioni decorse dal 1° luglio 2024 in poi non potranno essere interessate dall’agevolazione contributiva in parola, e sarà, pertanto, necessario individuare eventuali misure alternative, a cui il datore di lavoro può attingere.
Quali sono ad oggi le alternative alla decontribuzione Sud?
Gli incentivi per le donne nel Mezzogiorno
Una prima riflessione investe le misure strutturali messe a disposizione dal legislatore: la legge 92/2012, infatti, introducendo all’articolo 4, comma 8-11, un incentivo strutturale per l’occupazione di donne considerate svantaggiate, ha previsto la possibilità di accedere a tale misura in maniera agevolata qualora vengano occupate donne residenti nelle regioni del Mezzogiorno; questo requisito permette, infatti, al datore di lavoro di accedere all’agevolazione qualora la lavoratrice sia priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (in luogo dei 24 stabiliti a carattere generale).
A tal proposito, giova ricordare che in riferimento alla nozione di “impiego regolarmente retribuito”, per verificare il rispetto della condizione è necessario fare riferimento al D.M. 17.10.2017, secondo cui sono da considerarsi tali “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La misura in esame, prevede un esonero pari a 50% dei contributi previdenziali (compresi i contributi assistenziali Inail) a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui - riparametrati su base mensile - per un periodo di 18 mesi in caso di assunzione (o trasformazione del rapporto) a tempo indeterminato, che si riducono a 12 mesi per i rapporti a termine.
I bonus del decreto Coesione
In relazione, invece, alle misure a carattere temporaneo messe a disposizione dal legislatore, rileva come la legge 95/2024 (di conversione del cosiddetto Decreto Coesione) abbia introdotto un insieme di misure (non solo destinate all’impiego di personale dipendente, ma rivolte anche all’autoimoimprenditorialità) dedicate ai lavoratori e alle imprese della cosiddetta area ZES, Zona Economica Speciale, che identifica le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
La prima misura, introdotta dall’art.22, riguarda l’occupazione di giovani under35: l’agevolazione prevede un esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo di 24 mesi, nel rispetto di un limite massimo mensile pari a 650 euro per i lavoratori occupati in area ZES (in luogo di 500 euro previsti per la misura a carattere generale); la misura è applicabile solo per assunzioni (o trasformazioni del rapporto) a tempo indeterminato, a condizione che i datori di lavoro interessati non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva e, parimenti, non abbiano proceduto nei 6 mesi successivi a licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di un lavoratore con medesima qualifica ed occupato nella stessa unità produttiva.
Un secondo incentivo, previsto dalla legge 95/2024 all’articolo 23, riprende -in parte- la misura strutturale già commentata e destinata a donne svantaggiate introdotte dall’articolo 4, commi 8-11, legge 92/2012: così come previsto per i giovani, anche in questo caso l’agevolazione prevede un esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo di 24 mesi, nel rispetto di un limite massimo mensile pari a 650 euro per i lavoratori occupati in area ZES (in luogo di 500 euro previsti per la misura a carattere generale), applicabile ad assunzioni (o trasformazioni del rapporto) a tempo indeterminato, destinata a donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi qualora residenti in aree del Mezzogiorno (in luogo dei 24 mesi previsti per la misura a carattere generale) e subordinata all’obbligo di incremento occupazionale.
Da ultimo, l’articolo 24 della legge 95/2024 introduce una misura espressamente destinata a lavoratori e datori di lavoro dell’area ZES: a favore di soggetti privi di impiego da almeno 24 mesi è prevista la possibilità di accedere ad un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite mensile massimo di 650 euro, per una durata di 24 mesi, a condizione che il datore di lavoro non abbia in forza un numero di lavoratori superiore a 10; la misura spetta a condizione che i datori di lavoro interessati non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva e, parimenti, non abbiano proceduto nei 6 mesi successivi a licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di un lavoratore con medesima qualifica ed occupato nella stessa unità produttiva.
Una doverosa riflessione, in merito alle misure temporanee destinate dal legislatore a datori di lavoro e lavoratori della Zona Speciale del Mezzogiorno riguarda la decorrenza di tali incentivi: tutte le misure descritte entreranno in vigore il prossimo 1^settembre 2024 e sono comunque subordinate alla pubblicazione di decreti e documenti di prassi, che le renderanno di fatto operative.
Pertanto, per ovviare alla mancanza di incentivi che possano attualmente (in maniera più o meno efficace) sostituire la decontribuzione Sud, sarà necessario fare ricorso alle misure (a carattere strutturale o temporaneo) già previste e operative per la generalità dei datori di lavoro.
In conclusione, giova ricordare che l’applicazione di ogni misura che rivesta carattere di agevolazione contributiva o economica, è subordinata al rispetto delle previsioni dell’articolo 31 del Dlgs 150/2015.
Cit. “Il Sole 24 Ore”