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Durata e orari di lavoro da indicare esplicitamente per i turnisti in part time verticale

2024-05-19 10:32

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Durata e orari di lavoro da indicare esplicitamente per i turnisti in part time verticale

Per la Cassazione l’individuazione dei turni con comunicazione annuale contrasta con la migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero.

Per la Cassazione l’individuazione dei turni con comunicazione annuale contrasta con la migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero.

Anche nei contratti di lavoro a tempo parziale organizzati in turni occorre indicare in modo esplicito, con riferimento a ciascun turno, la durata della prestazione e la collocazione temporale dell’orario lavorativo rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. La circostanza che l’orario di lavoro part-time intervenga su turni avvicendati non consente di derogare al principio di “puntuale indicazione” dell’orario all’interno del contratto individuale di lavoro.

La Cassazione ( ordinanza 11333/2024 del 29 aprile scorso) ha espresso questi principi in un caso nel quale al personale turnista in regime di part-time verticale i turni di lavoro, distribuiti su sette mesi annuali, erano comunicati anno per anno in forza di un meccanismo identico a quello utilizzato per i lavoratori turnisti a tempo pieno. Il contratto di lavoro dei turnisti a tempo parziale si limitava a riportare il numero complessivo di ore lavorative su base annua, il numero di ore giornaliere e il numero dei turni di servizio mensili. Nel contratto part-time si faceva, quindi, rinvio a una comunicazione annuale per la specifica indicazione dei turni effettivi assegnati sulla base del programma annuale aziendale.

La tesi della società, nota concessionaria di tratte stradali, era che la previsione del Ccnl sull’orario di lavoro del personale turnista, per cui le imprese comunicano su base annuale la distribuzione dei turni di lavoro, si applica indistintamente ai turnisti part-time e full-time.

Accolta in primo grado, la tesi datoriale è stata respinta in appello e al lavoratore part-time, per effetto della violazione dell’obbligo di puntuale indicazione dei turni effettivi di lavoro nel contratto individuale, è stata riconosciuta una maggiorazione risarcitoria del 5% sulla retribuzione ricevuta nei periodi lavorati.

La Cassazione conferma la pronuncia d’appello e afferma che contrasta con la disciplina di legge sul lavoro a tempo parziale (articolo 5 del Dlgs 81/2015) un’applicazione del regime di lavoro part-time per i turnisti in cui la individuazione degli effettivi orari di servizio intervenga mediante comunicazione annuale. In tal senso, le previsioni contenute nel Ccnl per cui, con riferimento alle attività lavorative in turno, la distribuzione degli orari di lavoro viene comunicata al personale turnista alla fine di ciascun anno per l’anno successivo si applica solo ai lavoratori a tempo pieno. Occorre, infatti, armonizzare la disciplina del contratto collettivo con le specifiche previsioni di legge sul part-time, che impongono di indicare nel contratto di lavoro l’orario di lavoro effettivo.

A conferma di questa lettura soccorre la “ratio” che ispira la disciplina del part-time, la quale risiede nella necessità di permettere ai lavoratori «una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero». La Cassazione osserva come non si possa prescindere dagli approdi raggiunti dal Giudice delle leggi, per il quale nel contratto a tempo parziale la collocazione della prestazione deve essere determinata o, quantomeno, determinabile in base a criteri oggettivi.

In conclusione, la disciplina contrattuale collettiva che consente, per i lavoratori turnisti, una comunicazione annuale sulla distribuzione dei turni di lavoro non può essere pedissequamente applicata ai turnisti part time, in quanto prevale per essi l’esigenza di conoscere fin dall’inizio del rapporto di lavoro l’entità e la collocazione della prestazione dovuta.

La decisione è destinata ad avere ricadute in molti ambiti, tra cui svetta il retail, in cui l’impiego con contratti di lavoro part time su turni avvicendati è ricorrente. Si ribadisce, infatti, l’illegittimità di meccanismi tesi ad assegnare i turni di lavoro su base periodica (settimanale e mensile) e non predefinita nel contratto individuale.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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