Il rientro dalle ferie estive in taluni casi può essere una fase di riorganizzazione e di nuovi investimenti.
Il rientro dalle ferie estive è sempre sinonimo di un nuovo inizio, caratterizzato, in taluni casi, da riorganizzazione e nuovi investimenti. I datori di lavoro, per far fronte alle nuove esigenze organizzative e all’eventuale intensificarsi dell’attività, hanno necessità di accede a forme di lavoro brevi e flessibili.
Nello specifico, possono accedere ad attività di lavoro autonomo occasionale o a prestazioni di lavoro occasionale, due forme contrattuali caratterizzate da ambiti di applicazione e limiti di utilizzo molto diversi fra loro. Conoscere le differenze fra i due istituti è pertanto fondamentale per operare una scelta corretta e mirata al soddisfacimento delle reali esigenze aziendali.
Lavoro autonomo occasionale, articolo 2222 c.c.
L’attività di lavoro autonomo occasionale trova il proprio fondamento giuridico nel contratto d’opera definito dall’articolo 2222 c.c.; si definisce, pertanto, attività di lavoro autonomo occasionale quell’attività nella quale il prestatore si obbliga, a fronte di un corrispettivo, ad eseguire un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza sottostare ai poteri disciplinari e gerarchici propri di un datore di lavoro.
L’attività lavorativa si caratterizza, pertanto, come una prestazione di lavoro autonomo, non vi è vincolo di subordinazione nei confronti del committente, l’attività viene svolta prevalentemente in assenza di coordinamento, con apporto lavorativo proprio e con carattere occasionale, senza requisito di prevalenza e professionalità.
Un aspetto di rilievo della forma contrattuale in commento riguarda i corrispettivi, che non sono soggetti ad un limite di importo, definito meramente dalla libera trattativa fra le parti; a tal proposito giova ricordare che la forma scritta del contratto non è obbligatoria, ma fortemente consigliata e che in ogni caso il prestatore ha l’obbligo di rilasciare ricevuta non fiscale per le attività svolte.
Dal punto di vista fiscale, i redditi prodotti sono considerati redditi diversi, ex articolo 67 TUIR; pertanto, ai compensi per lavoro autonomo occasionale non viene applicata imposta sul valore aggiunto -IVA-, ma è prevista una ritenuta d’acconto del 20% ai fini IRPEF, oltre all’apposizione di marca da bollo di euro 2,00 qualora l’importo del corrispettivo sia superiore a euro 77,47.
In relazione alla disciplina previdenziale è necessario fare riferimento agli obblighi contributivi introdotti dall’articolo 44, comma 2, Dl 269/2003, convertito con modificazioni in L.326/2003, a cui ha fatto seguito documento di prassi Inps, che è intervenuta sul tema con circolare 103/2004, precisando che dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata Inps, ogni qualvolta il reddito derivante da lavoro autonomo occasionale sia superiore all’importo di euro 5.000.
Da ciò ne deriva che se l’importo totale dei corrispettivi emessi è inferiore a euro 5.000 non sono dovuti contributi; se l’importo totale dei corrispettivi emessi è superiore a euro 5.000, solo sulla somma eccedente i 5.000 euro sono dovuti i contributi alla gestione separata, da versare mediante modello F24 con codice C10 ( se il lavoratore per il quale si versano i contributi è titolare di ulteriori rapporti assicurativi e/o è già pensionato; in questo caso spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta della gestione separata) o codice CXX (se il lavoratore percepisce solo redditi da attività relative alla gestione separata e non è pensionato; in questo caso si applica l’aliquota piena); si ricorda, inoltre, che tali importi dovranno essere indicati nel modello Uniemens del mese di corresponsione delle somme (principio di cassa), mediante la compilazione della sezione Collaboratori, con indicazione “tipo di rapporto 09”.
In relazione alla disciplina assistenziale, non è prevista assicurazione Inail per il prestatore di lavoro autonomo occasionale, in funzione del carattere di autonomia che caratterizza l’attività; parimenti, in materia di salute e sicurezza, si applicheranno le disposizioni dell’articolo 21, Dlgs 81/2008, che identificano le misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi.
A conclusione della presente analisi, rileva come non vi siano limiti all’utilizzo del lavoro autonomo occasionale; se ne sconsiglia tuttavia l’utilizzo in caso di prestazioni a scarso contenuto professionale, tipicamente assimilabili ad attività di lavoro subordinato, mentre è necessario rilevare che non possono prestare attività di lavoro autonomo occasionale i dipendenti pubblici (salvo esplicita autorizzazione delle proprie amministrazioni), coloro che sono iscritti ad albi che esercitano professioni intellettuali, coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione e chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti.
Da ultimo, giova ricordare che è prevista una comunicazione preventiva l’inizio di attività di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’articolo 13, Dl 146/2021, convertito con modificazioni in legge 215/2021, con lo scopo di stabilire un monitoraggio delle prestazioni rese tramite lavoro occasionale autonomo.
Tale comunicazione non è dovuta in caso di prestazioni esclusivamente intellettuali, mentre in caso di mancata comunicazione preventiva, qualora vengano individuati i caratteri tipici della subordinazione, verrà applicata la maxi sanzione per lavoro nero.
Prestazione di lavoro occasionale, PrestO, articolo 54-bis, legge 96/2017
Il contratto di prestazione occasionale (Prest.O) è un contratto mediante il quale un soggetto utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Si configura come una prestazione di lavoro subordinato, che può essere utilizzata da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs165/2001.
Il valore orario minimo della prestazione è stabilito in 9 euro, con obbligo di attivazione di almeno 4 ore di attività per ogni giornata (anche nel caso in cui la prestazione lavorativa sia durata per un numero di ore inferiori); al compenso netto stabilito come sopra vanno aggiunti i contributi previdenziali Inps, pari al 33% dell’importo (ovvero 2,97 euro per ogni ora di lavoro) ed un premio assicurativo Inail, pari al 3,5% dell’importo (ovvero 0,32 euro per ogni ora di lavoro).
Ne deriva che, a fronte di una paga netta oraria di 9 euro, l’utilizzatore sosterrà una spesa pari a 12,29 euro, comprensiva dei versamenti Inps e Inail, oltre ad una spesa per oneri di gestione pari allo 0,10% del totale di spesa sostenuto.
La procedura di acquisto e attivazione delle Pres.O è disponibile sul portale istituzionale Inps: utilizzatori e prestatori hanno a disposizione le funzionalità per registrarsi, per comunicare una nuova prestazione, annullarla o confermarla ed il versamento per la provvista necessaria ad attivare la prestazione lavorativa può avvenire per mezzo di modello F24 o di altri strumenti di pagamento elettronici, mentre la corresponsione della prestazione al lavoratore viene effettuata direttamente da Inps, che si occuperà di assolvere anche al versamento della contribuzione assistenziale ad Inail (il lavoratore risulta assicurato contro gli infortuni, per cui, in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, sarà necessario procedere con la compilazione della denuncia di infortunio).
Trattandosi di prestazioni di lavoro caratterizzate da subordinazione, la mancata comunicazione preventiva sul portale istituzionale Inps comporta l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero.
Dal punto di vista fiscale i compensi percepiti dal lavoratore sono da intendersi esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione, che viene mantenuto inalterato dal lavoratore.
È bene ricordare, tuttavia, che la normativa vigente (aggiornata dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2023) prevede dei limiti all’utilizzo delle Prest.O, sia in capo al lavoratore che al datore di lavoro.
In relazione al lavoratore (prestatore), con riferimento alla totalità dei datori di lavoro (utilizzatori), è previsto un limite massimo di percezione di 5.000 euro; il limite è invece di 2.500 euro per singolo datore di lavoro.
In relazione al datore di lavoro (utilizzatore), con riferimento alla totalità dei lavoratori, è previsto un limite pari a 10.000 euro, mentre il limite è di 2.500 euro per singolo lavoratore.
La misura del compenso, utile alla definizione della soglia limite di utilizzo, è ridotta al 75% del valore in caso di occupazione di pensionati, studenti under25, disoccupati, percettori cassa integrazione o altre prestazioni di sostegno al reddito.
Le prestazioni di lavoro occasionale, Prest.O, non sono invece utilizzabili dai datori di lavoro che occupano più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; non sono inoltre utilizzabili dalle imprese del settore agricolo, edile e affini, di escavazione o lavorazioni di materiale lapideo, miniere, cave e torbiere.
Giova ricordare che vige espresso divieto di utilizzo delle Prest.O nell’ambito di appalti di opere e servizi.
In caso di superamento dei limiti prescritti o di violazione degli obblighi sopra identificati sono previste sanzioni che vanno dalla trasformazione del rapporto di lavoro, a sanzioni amministrative pecuniarie, alla maxi sanzione.
Da ultimo, si precisa che ai fini dell’applicazione delle previsioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro il lavoratore che presta attività mediante Prest.O è a tutti gli effetti un lavoratore dipendente; tale disposizione non trova applicazione nelle società e associazioni sportive dilettantistiche, in relazione al fatto che i lavoratori occupati con Prest.O. sono assimilati ai lavoratori autonomi per espressa previsione normativa (articolo 20, Dlgs 151/2015).
Cit. “Il Sole 24 Ore”