Dal 2 marzo 2024 l’impiego di lavoratori in nero costerà ancora più caro; con il decreto legge 19 del 2 marzo 2022 cambia infatti il quadro sanzionatorio applicabile in caso di accertamento di lavoro sommerso, ovvero, in caso di impiego di lavoratori in assenza della comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV presso i competenti servizi del lavoro.

Articolo 29, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (G.U. 2 marzo 2024, n. 52)
L’art. 29, comma 3, D.L. 19/2024 interviene inasprendo del 10% la sanzione originariamente prevista dall’art. 3, comma 3, D.L. 12 del 22 febbraio 2022, già maggiorata del 20% dal 2019 ad opera dell’art. 1, comma 445, lett. d), n.o 1), L. 145 del 30 dicembre 2018.
Il sopracitato provvedimento, noto anche come Decreto PNRR si va incardinare all’interno più misure poste in essere dall’esecutivo al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di rafforzare, allo stesso tempo, le misure da porre in essere al fine di favorire il rispetto delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione all’istituto del distacco e dell’appalto.
Si indica di seguito il provvedimento normativo che ha aggiornato il quadro sanzionatorio in materia di lavoro sommerso

Le sanzioni per lavoro irregolare dal primo marzo 2024
La quantificazione delle sanzioni applicabili in caso di lavoro sommerso dipende in larga parte dalla durata della prestazione lavorativa illecita; in particolare, l’intensità della sanzione aumenta in relazione al numero dei giorni di lavoro sommerso.
In particolare, dal primo marzo 2024, in caso d’impiego di lavoratori subordinati in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria d’istaurazione del rapporto di lavoro, si applica per ciascun lavoratore una sanzione amministrativa pecuniaria (già comprensiva della maggiorazione 30%) pari a:
- € 1.950,00 fino ad un massimo € 11.700,00 in caso di prestazione lavorativa che non superi 30 giorni.
- € 3.900,00 fino ad un massimo € 23.400,00 in caso di prestazione lavorativa compresa tra i 31 ed i 60 giorni.
- € 7.800,00 fino ad un massimo € 46.800,00 in caso di prestazione lavorativa superiore ai 60 giorni
Per effetto del comma 3-quater dell’ art. 3, D.L. 12/2002 alle sanzioni previste dal comma 3 del medesimo Decreto occorre applicare una ulteriore maggiorazione del 20% nel caso in cui rapporto di lavoro irregolare sia stato attivato con un lavoratore extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno oppure con un minore in età non lavorativa, a cui aggiungere un ulteriore 20%.
La norma introdotta dal legislatore nel 2019, la quale aveva originariamente elevato del 20% l’importo delle sanzioni per l’impiego di lavoratori in assenza della comunicazione obbligatoria di assunzione, è infatti rivolta a tutte le sanzioni previste dall’articolo 3, D.L. 12/2022, comprendendovi anche quelle previste dal comma 3-quater. In tali casi quindi la sanzione amministrativa pecuniaria sarà pari a:
- € 2.160,00 fino ad un massimo € 12.960,00 in caso di prestazione lavorativa che non superi 30 giorni.
- € 4.320,00 fino ad un massimo € 25.920,00 in caso di prestazione lavorativa compresa tra i 31 ed i 60 giorni.
- € 8.640,00 fino ad un massimo € 51.840,00 in caso di prestazione lavorativa superiore ai 60 giorni
Infine, nel caso in cui le imprese abbiano commesso i medesimi illeciti nei tre anni precedenti, le sanzioni indicate vengono raddoppiate con l’intento di scoraggiare eventuali recidive. Sul punto l’ispettorato ha in precedenza chiarito che il raddoppio della sanzione non operi nel caso in cui gli illeciti precedenti siano stati sanati con versamento della sanzione in misura ridotta a norma della Legge 689/1981.
Completa il quadro sanzionatorio in materia di lavoro nero l’art. 103, comma 14, D.L. 103/2020 il quale ha previsto che, nei casi in cui il datore di lavoro intrattenga un rapporto di lavoro irregolare con un lavoratore extracomunitario che abbia presentato la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo (art. 103, comma 2, D.L. 23/2020), le sanzioni per lavoro “nero” già previste dall’art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 debbano essere raddoppiate.
Sul punto si ricorda che con la nota 1118 del 15 dicembre 2020, rispondendo alle diverse richieste di chiarimento pervenute, l’ispettorato ha confermato che il raddoppio della sanzione in caso di lavoro nero prevista dall’art. 103, comma 14, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sia applicabile non solo quando il lavoratore extracomunitario sia in attesa di ricevere il permesso di soggiorno temporaneo ma anche quando il medesimo permesso sia stato già rilasciato.
Relativamente alle modalità di applicazione della sanzione si rimanda in ogni caso alle informazioni fornite dall’Ispettorati del lavoro con Vademecum sull’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso del 22 luglio 2022.
Si indicano nella tabella sottoindicata le sanzioni applicabili in caso di lavoro sommerso.
La comunicazione obbligatoria
Ai sensi della Legge 296/2006 e del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, dal 1° marzo 2008, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, dove l’avvio del sistema è stato rinviato a dicembre 2008, i datori di lavoro comunicano in modalità telematica al competente servizio del Ministero del Lavoro l’assunzione, la cessazione o la trasformazione dei rapporti di lavoro utilizzando il Modello Unilav.
Con particolare riguardo alle comunicazioni di assunzione le stesse devono essere inviate con 24 ore di anticipo rispetto all’inizio della prestazione lavorativa. L’avvenuta assunzione attraverso la procedura telematica è attestata con un numero di protocollazione della pratica, unitamente alla data e all’ora di invio della comunicazione. Dunque, il presupposto per l’applicazione delle sanzioni per lavoro sommerso è l’impiego di lavoratori in assenza dell’invio della comunicazione di assunzione con modello Unilav, a patto che prima dell’accertamento dell’illecito in sede di accesso ispettivo l’impresa non abbia già provveduto a regolarizzare spontaneamente la posizione del lavoratore.
Cit. “Il Sole 24 Ore”