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Lavoro occasionale in agricoltura precluso anche agli ex somministrati

2023-11-22 16:15

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Lavoro occasionale in agricoltura precluso anche agli ex somministrati

Per l’Ispettorato il divieto va esteso ai rapporti tramite Agenzia nei tre anni precedenti.

Per l’Ispettorato il divieto va esteso ai rapporti tramite Agenzia nei tre anni precedenti. La verifica va fatta dal datore con la richiesta al lavoratore di un’autocertificazione.

In agricoltura, per le attività stagionali, la legge 197/2022 (Bilancio 2023) nei commi da 343 a 354 dell’articolo 1 ha introdotto, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, nuova figura contrattuale che per il settore ha preso il posto dei PrestO non più utilizzabili.

L’intento è assecondare la flessibilità richiesta in tale settore, caratterizzato da attività stagionale e discontinua, assicurando, allo stesso tempo ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato. Le prestazioni, tuttavia, sono soggette a limiti oggettivi e soggettivi. I primi sono rappresentati dal tetto di 45 giornate di lavoro, distribuite nell’arco di 12 mesi di estensione massima del contratto di lavoro (comma 346), nonché dal rispetto, da parte del datore di lavoro, dei contratti leader. I secondi riguardano i lavoratori impiegabili con la tipologia contrattuale in questione, che possono essere solo persone disoccupate e percettori di misure di sostegno al reddito, pensionati di vecchiaia, studenti con meno di 25 anni di età e detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Oltre a ciò, il comma 344 fissa un ulteriore limite soggettivo. Il contratto di lavoro occasionale può essere stipulato solo con i lavoratori che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto occasionale, diverso da quello occasionale in agricoltura.

A questo punto, si pone il problema se quest’ultima preclusione vada estesa anche ai rapporti di lavoro instaurati tramite un’agenzia di somministrazione: situazione tutt’altro che infrequente. Tant’è che a giugno 2023 l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha risposto a un quesito proprio sulla possibilità, per un lavoratore che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia per il lavoro presso un’azienda agricola, di svolgere, in un periodo successivo, una prestazione di lavoro occasionale presso la stessa azienda (parere 1002/2023). Basandosi sulla ratio della disposizione, che vuole impedire un “deterioramento” dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali, l’Ispettorato ha ritenuto che il divieto si applichi anche ai lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, sono stati occupati come operai agricoli con contratto di somministrazione. Condizione che dovrà essere verificata dal datore di lavoro, il quale, come stabilito dal comma 345, prima dell’inizio del rapporto di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

Nelle ipotesi di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione. Tuttavia, se la violazione deriva da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore, il datore non è sanzionabile.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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