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Fringe benefit, i sindacati devono essere informati

2024-03-18 19:00

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Fringe benefit, i sindacati devono essere informati

Le Entrate non chiariscono tuttavia se l’inadempimento comporti il recupero della somma a tassazione. Spese per affitti e interessi sui mutui.

Le Entrate non chiariscono tuttavia se l’inadempimento comporti il recupero della somma a tassazione. Spese per affitti e interessi sui mutui: non specificati gli elementi da documentare.

Fringe benefit e premi di risultato: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia sugli oneri documentali e sull’aliquota “super ridotta”. Restano, tuttavia, alcuni aspetti da chiarire che potrebbero incidere sull’operatività della norma.

La Circolare 5/2024 delle Entrate si è soffermata, dunque, sull’innalzamento per il 2024 dell’esenzione dei fringe benefit e sulla riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva per i premi di produttività. In particolare, l’articolo 1, commi 16 e 17, della legge 213/2023 (Bilancio 2024) ha previsto, per l’anno in corso, l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit fino a 1.000 euro, maggiorata a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico, e l’inclusione dei rimborsi delle utenze domestiche (acqua, luce e gas), delle spese per l’affitto e degli interessi del mutuo relativi alla “prima casa”.

La corretta applicazione della nuova esenzione richiede il rispetto di precisi oneri comunicativi e documentali.

Sul primo fronte, l’Amministrazione si limita a ricordare che il dipendente per fruire dell’esenzione fino a 2.000 euro deve dichiarare al datore di avervi diritto, secondo le modalità tra gli stessi stabilite, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico. Il datore, invece, provvede all’attuazione del nuovo regime in esame, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti. A ben vedere, si tratta di un adempimento previsto anche per lo scorso anno e, tuttavia, come nei precedenti documenti di prassi (Circolare 23/2023), l’Amministrazione non chiarisce se l’inadempimento di tale onere implichi il recupero a tassazione dei valori eventualmente erogati ai dipendenti, con la conseguente applicazione delle relative sanzioni. Mancano all’appello indicazioni sulle ulteriori ipotesi come, ad esempio, l’assenza di Rsu.

Sul fronte degli oneri documentali, invece, l’Amministrazione osserva che il datore dovrà acquisire e conservare idonea documentazione comprovante l’utilizzo delle somme rimborsate in maniera coerente con le finalità per le quali sono state erogate o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dpr 445/2000) del dipendente che attesti le medesime circostanze. Sulle spese per l’affitto e gli interessi sul mutuo, l’Amministrazione non ha specificato, come invece era accaduto per le utenze domestiche (Circolare 35/2022) i puntuali elementi da documentare, come il contratto di locazione o di mutuo cui sono connesse le spese, la dimora abituale del dipendente presso l’immobile, l’importo pagato. Il datore di lavoro, comunque, dovrà opportunamente acquisire tali documenti. In alternativa, lo stesso potrà ottenere anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le spese non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore, ma anche presso altri.

Quanto all’imposta sostitutiva ridotta dal 10 al 5% per i premi di produttività, la norma fa riferimento espressamente ai premi erogati nel 2024. Sul punto, la Circolare non fornisce specifiche indicazioni in merito all’ambito temporale delle novità. Si ritiene, tuttavia, che siano inclusi i premi erogati, ossia assegnati e percepiti dal dipendente, nell’anno 2024 e fino al 12 gennaio 2025 (principio di cassa allargato). Inoltre, è da ritenersi che i premi potrebbero essere disciplinati e regolati da accordi di secondo livello sottoscritti e depositati non solo nel 2024, ma anche in anni precedenti, purché l’erogazione dei premi medesimi avvenga nel 2024.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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