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La Naspi spetta anche in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

2024-05-14 11:51

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La Naspi spetta anche in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

Inps chiarisce che il diritto riguarda tutte le prestazioni economiche a sostegno del reddito.

Inps chiarisce che il diritto riguarda tutte le prestazioni economiche a sostegno del reddito.

L’Inps, con il messaggio 1589/2024 del 22 aprile, ha reso noto che il cittadino extracomunitario ha diritto di percepire le prestazioni economiche a sostegno del reddito di varia natura, anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, purché sia in possesso della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante la presentazione dalla richiesta alla Questura.

L’istituto previdenziale giunge a questa conclusione richiamando prima di tutto il dettano normativo e più precisamente l’articolo 5, comma 9-bis del Dlgs 286/1998 secondo cui, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Inoltre l’Inps ricorda quello che aveva precisato il ministero dell’Interno con la direttiva del 5 agosto 2006, in base alla quale al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, è consentito di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall’ufficio, attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo.

Lo stesso ministero precisa anche che il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Ne deriva che allo straniero che si trova nelle citate situazioni dovranno essere erogate le prestazioni economiche a sostegno del reddito a carico Inps quali Naspi, Dis-coll, indennità di malattia, maternità, Cig, eccetera.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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