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Parasubordinati: uniemens bloccato se il flusso contiene errori

2024-06-14 12:14

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Parasubordinati: uniemens bloccato se il flusso contiene errori

Tabella riepilogativa dell’Inps con i codici che devono essere inseriti dai committenti.

Tabella riepilogativa dell’Inps con i codici che devono essere inseriti dai committenti.

L’Inps, con messaggio 2090/2024 del 3 giugno, ha fornito la tabella riepilogativa con i codici < Tipo rapporto > che i committenti devono inserire nel flusso uniemens, relativi ai compensi erogati ai lavoratori parasubordinati, per i quali vi è l’obbligo di versare i contributi alla gestione separata. L’intervento dell’Istituto si è reso necessario perché, a seguito di un controllo sui requisiti formali della procedura flussi uniemens, è stata riscontrata l’indicazione di codici < Tipo rapporto > abbinati ad aliquote errate.

Pertanto, al fine di evitare che vengano trasmessi dati non corretti, è stato attivato un ulteriore controllo all’interno della procedura flussi uniemens che blocca l’invio se vengono riscontrati errori. L’Inps ha colto l’occasione per ripubblicare (lo aveva fatto con la circolare 24/2024) i codici relativi ai < Tipo rapporto > e le relative aliquote che devono essere indicate, suddivise tra quelle da applicare per i lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione e quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria.

Il messaggio 2090/2024 evidenzia che non devono essere utilizzati codici < Tipo rapporto > non presenti nella tabella allegata, in quanto non più validi per l’anno 2024 a seguito del mutato quadro normativo di riferimento. Si coglie l’occasione per sottolineare che con il codice 06 si fa riferimento ai contratti a progetto, non più utilizzabile per i rapporti di collaborazione instaurati dal 1° gennaio 2016 ex articolo 2, comma 1, Dlgs 81/2015, articolo 409, numero 3, Codice di procedura civile. Resta valido, invece, per le collaborazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del Dlgs 81/2015 se non già obbligate ad altra Cassa professionale autonoma.

Invece, il codice 13 riguarda gli associati in partecipazione (dal 2004 al 2015). L’Inps evidenzia che non possono essere attivati nuovi rapporti dal 1° gennaio 2017. Il codice, quindi, resta valido per tutti i rapporti instaurati anteriormente a tale data. Infine, il codice 20 fa riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative Covid-19 (di cui all’Ordinanza 24 ottobre 2020 – Dpcm Protezione civile). Secondo l’Inps non possono essere attivati nuovi rapporti dal 1° gennaio 2024.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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