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Ccnl Metalmeccanici industria: retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

2024-06-18 17:38

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Ccnl Metalmeccanici industria: retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° giugno 2024, dal verbale di incontro dell’11 giugno 2024

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° giugno 2024, dal verbale di incontro dell’11 giugno 2024, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l’ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro.

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I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

a) Retribuzione lorda 

- Minimi retributivi conglobati, elemento perequativo e 2 scatti di anzianità;

- numero mensilità considerate: 13;

- festività retribuite: 2 festività cadenti di domenica e 4 novembre;

- assenteismo: 2,5% malattia, 0,5 % maternità, 1% infortuni e 1% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d’orario).

b) Retribuzione netta

- trattenute previdenziali: 9,49% (aliquota industria con oltre 50 dipendenti) più 1% sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile;

- detrazioni per lavoro dipendente vigenti dal 2024;

- trattenute fiscali: aliquote IRPEF e relativi scaglioni di reddito vigenti dal 2024;

- trattenuta addizionale Regionale all’IRPEF: 1,53% (Media delle addizionali previste sul territorio nazionale. Diverse regioni prevedono aliquote, differenziate, in funzione del reddito, conseguentemente per i lavoratori residenti nelle predette regioni la retribuzione netta potrebbe risultare diversa);

- trattenuta addizionale comunale: 0,50%;

- detrazioni d’imposta per carichi di famiglia: non considerate;

- previdenza integrativa: 1,20%;

N.B. 1 - La legge di bilancio 2024 ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, ovvero di 7 punti percentuali a condizione che la citata retribuzione mensile non ecceda 1.923 euro. L’esonero non è applicabile sulla 13ma.

N.B. 2 - La legge di bilancio 2024 (art. 1, cc. 180-182, L. 213/2023) ha previsto l’introduzione, a favore delle lavoratrici madri con rapporto a tempo indeterminato con 3 e più figli, di un esonero contributivo del 100% dei contributi IVS a loro carico (fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo), in ogni caso entro il limite massimo di € 3.000,00 (rapportati su base mensile, vale a dire € 250 mensili). Periodo interessato 1.1.2024 – 31.12.2026. Esclusi i rapporti di lavoro domestico. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In via sperimentale, nel 2024, la decontribuzione è riconosciuta alle lavoratrici madri di due figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

c) Costo

Aliquota contributiva INPS carico azienda (industria in generale): 30,60% operai; 28,38% impiegati (per le aziende con meno di 15 dipendenti l’aliquota diminuisce dello 0,66% mentre per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 l’aliquota diminuisce dello 0,06%).

Esonero Contributivo (non preso in considerazione nel calcolo) 

1. La legge di Bilancio 2018, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% per gli anni precedenti e successivi, dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 3.000, su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

La medesima legge prevede (decorrenza 2018) anche un’agevolazione per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi beneficiarie di misure di ricollocazione, in particolare si tratta dell’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 4.030 su base annua. L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a: 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

2. La Legge 92/2012 (cc. 8,11 e 12) prevede, per l’assunzione di donne (nel rispetto delle relative condizioni), un esonero contributivo del 50% dei contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL per 18 mesi ovvero 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato elevati a 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Il D.L. 48/2023 (L. 85/2023), artt. 10 e 13, prevede che ai datori di lavoro privati che assumono, nel rispetto delle relative condizioni, i beneficiari dell’assegno di inclusione (misura attiva dall’1.1.2024) e del Supporto per la formazione e il lavoro (misura attiva dall’1.9.2023) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL). Il beneficio è previsto:

- Per un periodo massimo di 12 mesi, elevati a 24 per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. In tale ultimo caso, il periodo massimo di 24 mesi comprende anche i periodi di esonero fruiti in precedenza per l’assunzione a tempo determinato;

- Nel limite massimo di importo pari a € 8.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (666,67 €/mese);

- Esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

4. La legge di bilancio 2022 ha disposto che dal 1°.1.2022 risulta possibile assume senza limiti di età, utilizzando l’istituto dell’apprendistato professionalizzante, finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale (art. 47, D.Lgs. 81/2015), anche i lavoratori beneficiari di CIGS di cui di cui al nuovo art. 22-ter del D.Lgs. 148/2015 introdotto dalla legge in commento (art. 1 c. 200). Trattasi di CIGS per riorganizzazione o crisi di durata non superiore a 12 mesi complessivi, non prorogabili (utilizzabile dai datori di lavoro con più di 15 dipendenti), in deroga alle durate massime di cui agli art. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, finalizzata al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.

5. La legge di bilancio 2022 ha stabilito che ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (si ritiene anche part time) lavoratori beneficiari della CIGS di cui al precedente punto (art. 22-ter, D.Lgs. 148/2015), è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari al 50% dell’ammontare della CIGS autorizzata, per la finalità di cui al punto precedente, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore (mesi residui, massimo 12). Le condizioni sono: non aver effettuato licenziamenti per GMO o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione; non aver effettuato il licenziamento del lavoratore assunto ovvero licenziamenti per GMO e collettivi di lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva e inquadrati con gli stessi livelli e categorie legali di inquadramento del lavoratore assunto con l’agevolazione effettuati nei sei mesi successivi alla citata assunzione (in tale ipotesi, si determina la revoca del beneficio e il recupero di quanto già utilizzato). Il beneficio è erogato (in pro quota) anche qualora i beneficiari della CIGS costituiscano una cooperativa a norma dell’art. 23, c. 3-quater, del D.L. 83/2012, L. 134/2012 (piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da imprese i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto).

6. La legge di bilancio 2024 ha stabilito (art. 1, cc. 191-1093) che ai datori di lavoro che nel periodo 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza (beneficiarie della misura di cui all’art. 105-bis del D.L. 34/2020, L. 77/2020; in sede di prima applicazione anche le donne che hanno usufruito della citata misura nel 2023) è riconosciuto un esonero dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) nella misura del 100%, entro € 8.000,00/anno. Durata del beneficio: 24 mesi. Se l’assunzione è a tempo determinato (anche in somministrazione), l’esonero compete massimo per 12 mesi; se trasformato a tempo indeterminato, l’esonero si prolunga fino a 18 mesi.

Contributi FG TFR – La Finanziaria 2007 e il D.Lgs. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) prevedono, come misura compensativa, l’esonero del contributo dovuto al FG TFR in proporzione ai TFR che confluiscono ai fondi di previdenza complementare, pagati mensilmente in busta paga e, per le aziende con almeno 50 addetti, al fondo tesoreria INPS. La riduzione contributiva ipotizzata: imprese fino a 50 dipendenti 0,10%; imprese con oltre 50 dipendenti 0,20%.

Contributi minori INPS – La L. 248/2005, e successive modificazioni ha stabilito una riduzione contributiva, dall’anno 2014, nella misura di 0,28 punti percentuali, da applicarsi nella stessa misura percentuale del TFR maturando conferito alla previdenza complementare, pagati mensilmente in busta paga e, per le imprese con almeno 50 addetti, al fondo tesoreria INPS. Riduzione contributiva ipotizzata: imprese fino a 50 dipendenti 0,14%; imprese con oltre 50 dipendenti 0,28%.

Tasso INAIL (aliquota media di tariffa secondo quanto stabilito dal D.M. 27.2.2019): 5,50% - classificazione INAIL Industria media da 6110 a 6340 grande gruppo 6, più addizionale 1%, più addizionale 0,32% per danno biologico;

TFR: (retribuzione contrattuale/13,5) più rivalutazione 2% su accantonamento medio di € 8.000,00;

Incidenza dell’IRAP: 3,90% (L. 244/2007 Finanziaria 2008 – L. 190/2014) sul totale costo esclusi i premi INAIL (non sono stati considerati: l’incremento IRAP previsto in alcune regioni; l’incidenza del maggiore onere per IRPEF o IRES dove previsto, per effetto dell’indeducibilità del tributo regionale).

In via generale, nella tabella che segue, si riportano i componenti deducibili (art. 11, D.lgs. 446/1997) e non deducibili dalla base di calcolo dell’imposta (D.lgs. 506/1999; Min. Fin., circ. 148/2000; art. 1, c. 347, L. 311/2005; A.E., circ. 13/2005; L. 244/2007), in vigore dal periodo d’imposta precedente al 20.8.2022 (art. 1, cc. 20-25, L. 190/2014; A.E., circ. 22/2015; art. 1, cc. 50, 51 e 70, L. 208/2015; L. 205/2017, art. 10, D.L. 73/2022; L. 122/2022).

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IRAP Deduzione forfettaria (non preso in considerazione nel calcolo) – ai soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a e), dell’art. 3 del D.lgs. 446/1997, con componenti positivi, che concorrono alla formazione del valore della produzione, non superiore, nel periodo d’imposta, a € 400.000, è concessa una deduzione da applicare sulla base imponibile ai fini IRAP, pari a € 1.850 (Finanziaria 2008) per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di cinque (esclusi apprendisti e disabili).

Deduzione dal reddito d’impresa - L. 214/2011 – Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 risulta possibile portare in deduzione dalla base imponibile, utile al calcolo delle imposte – reddito d’impresa (art. 99, c.1, del TUIR), – un importo pari all’IRAP (determinata a norma dell’art. 5 – società di capitali ed enti commerciali; 5 bis – società di persone e imprese individuali; 6 – banche enti e società finanziarie; 7 – assicurazioni; 8 – persone fisiche e società semplici) relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

Nuovi assunti in soprannumero e deducibilità dal reddito d’impresa – il D.lgs. 216/2023 prevede una maggiorazione di deducibilità dal reddito d’impresa del costo del personale nuovo assunto/in soprannumero nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, in particolare:

- Elemento che dà diritto al beneficio: costo del personale nuovi assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo al 31.12.2023 (esempio 2024);

- Beneficio: deducibilità dal reddito nella misura del 120% anziché del 100% (escluso IRAP). Particolare attenzione per l’assunzione di soggetti meritevoli di maggiore tutela (è previsto un ulteriore beneficio non superiore al 10%, da definirsi con decreto ministeriale);

- Soggetti destinatari: titolari di reddito d’impresa e di arti e professioni che esercitano l’attività da almeno 365 gg. nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (esempio almeno tutto l’anno 2023);

Incremento occupazionale verifica: dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo al 31.12.2023 (esempio 2024) superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente (esempio 2023). Al netto delle diminuzioni in società controllate o collegate;

Correttivo: il costo che permette la deducibilità maggiorata è pari al minor costo tra:

-Costo effettivo nuovi assunti a tempo indeterminato

e

- Incremento complessivo del costo risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023 (esempio costo 2024 rispetto al costo 2023);

- Esclusione del beneficio: il beneficio non è applicabile se il numero dei dipendenti (compresi i tempi determinato) alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (esempio al 31.12.2024 deve risultare superiore alla media dei dipendenti del 2023);

Attuazione: decreto del Mef di concerto con il Min. Lav.

N.B. In quasi tutte le regioni è prevista una minore incidenza dell’aliquota IRAP, limitatamente ad alcune categorie di soggetti, di attività economiche e per durate temporali variabili, con particolare riferimento alle imprese di nuova costituzione.

- oneri aggiuntivi vari: 1,50%

- previdenza integrativa: 2%.

d) Altri dati 

- i giorni lavorativi annui sono stati così calcolati: giorni di calendario meno le domeniche, i sabati, le festività, le ferie (22 giorni operai e impiegati), meno i permessi, la riduzione orario e l’assenteismo;

- le ore lavorative annue sono state così calcolate: giorni lavorativi per 8 ore.

e) Sgravio contributivo sui premi di risultato – Accordi che prevedono la partecipazione attiva dei lavoratori nelle scelte organizzative aziendali

Gli accordi sui premi di risultato di secondo livello che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni di premio/utili non superiore a € 800. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

N.B. - I Costi riportati nella tabella sono calcolati utilizzando: la retribuzione contrattuale, l’incidenza delle retribuzioni indirette e differite, il TFR e relativa rivalutazione, gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi (media voci tariffa nazionale) per il settore, gli oneri contrattuali e l’incidenza delle assenze (ipotesi di assenteismo).

I predetti valori, utili per l’individuazione del costo del lavoro aziendale e relativo budget, potrebbero in alcuni casi discostarsi da quelli elaborati, per alcuni settori, dal Ministero del lavoro, che utilizza parametri diversi; questi ultimi, in ogni caso, rappresentano il riferimento ufficiale per la partecipazione alle gare pubbliche di appalto.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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