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SALUTE E SICUREZZA, per il tirocinante gli stessi obblighi relativi al dipendente

2022-03-04 09:10

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SALUTE E SICUREZZA, per il tirocinante gli stessi obblighi relativi al dipendente

Il datore di lavoro, anche nei confronti del tirocinante, ha il dovere di osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza

Il datore di lavoro, anche nei confronti del tirocinante, ha il dovere di osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza 7093/2022 del 1° marzo, in cui è tornata a occuparsi del tema degli infortuni sul luogo di lavoro e dell'applicabilità del Dlgs 81/2008 in relazione ai tirocini.

La vicenda scrutinata dalla Quarta sezione penale riguardava un infortunio sul lavoro subito da una studentessa tirocinante presso un'azienda agricola. In prima battuta, la Corte di legittimità, confermando quanto deciso nel merito, ritiene applicabile al caso di specie l'articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008, equiparando al lavoratore, ai fini della norma citata, coloro che «svolgono attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro […] anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonché il beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento».

Pertanto, il datore di lavoro, anche nei confronti del tirocinante, ha il dovere di osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle regole cautelari di previsione del rischio specifico cui il lavoratore è esposto nell'attività a cui è adibito (articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008), di formazione e informazione del tirocinante e di fornitura di idonei dispositivi di protezione (articolo 77 del Dlgs 81/2008).

Dalla motivazione della sentenza emerge come la persona offesa avesse dichiarato di non aver ricevuto alcuna istruzione sulle modalità esecutive del compito da svolgere e che, d'altro lato, il datore di lavoro aveva chiarito sia di non essere stato a conoscenza delle modalità di realizzazione del compito affidato al tirocinante, sia di non possedere alcuna preparazione sull'attività di tutoraggio. Dunque, in merito alla valutazione del rischio posto in capo al datore di lavoro, la Corte specifica come, in capo al datore vi sia un obbligo di previa valutazione del rischio specifico a cui vengono esposti i lavoratori, adottando quindi le necessarie misure di sicurezza.

La Corte aggiunge che l'avvalersi di un professionista incaricato della gestione delle tematiche in materia di salute e sicurezza del lavoro non esime il datore di lavoro dagli obblighi di valutazione del rischio, i quali non sono quindi demandabili a terzi.

Sulla base di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, i giudici ritengono anche irrilevante il riferimento al comportamento “abnorme” della persona offesa, alla luce del fatto che la disapplicazione, perpetrata dal lavoratore, di basilari norme in materia di sicurezza non può considerarsi esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di diverse prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro. In tale ultimo caso, invero, si determina un ampliamento della stessa sfera di rischio in capo al datore di lavoro, che porta a «ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro».

 

Citazione "Quotidiano del Lavoro - Il sole 24 ore"



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