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Patente a crediti nei cantieri: pronto il decreto attuativo

2024-07-31 17:35

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Patente a crediti nei cantieri: pronto il decreto attuativo

La bozza del provvedimento è stata presentata alle parti sociali il 23 luglio. Il nuovo sistema sarà applicato dal 1° ottobre.

La bozza del provvedimento è stata presentata alle parti sociali il 23 luglio. Il nuovo sistema sarà applicato dal 1° ottobre.

I rilevanti processi di cambiamento dei modelli produttivi che, com’è noto, si stanno registrando nel corso degli ultimi decenni determinano notevoli impatti anche sul piano della salute e della sicurezza sul lavoro; in particolare, il fenomeno delle esternalizzazioni, che trova una delle sue manifestazioni più tangibili nelle catene degli appalti e dei subappalti, negli ultimi tempi hanno spinto il legislatore a un ripensamento e all’innalzamento delle tutele da garantire alle lavoratrici e i lavoratori, con l’obiettivo fondamentale di un contrasto più efficace al preoccupante trend degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

E proprio lungo questa direttrice che si colloca il Dl 19/2024, convertito con modifiche nella legge 56 del 29 aprile 2024 (cosiddetto decreto Pnrr 4) che ha introdotto diverse misure in materia, tra cui quella relativa alla “patente a crediti”. Tale provvedimento discende dalla strategia d’intervento di tipo trasversale, illustrata dal Ministro del Lavoro in occasione del tavolo tecnico inaugurato il 12 gennaio 2023, che prevede, tra l’altro, uno stretto confronto con le parti sociali ma anche con il mondo delle professioni e delle associazioni prevenzionali che hanno anch’esse un ruolo fondamentale, come è emerso dai tavoli complementari che per la prima volta sono stati istituiti per raccogliere ulteriori preposte su una materia così delicata come quella della salute e della sicurezza sul lavoro.

Campo applicativo e decorrenza del nuovo regime

L’articolo 29, comma 19, del Dl 19/2024, ha quindi profondamente modificato l’articolo 27 del Dlgs 81/2008, definendo le basi fondamentali del nuovo “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”; invero, questo istituto, pur basato su presupposti differenti, già era previsto dalla norma originaria ma dal 2008 ad oggi non aveva, però, mai trovato attuazione.

Si tratta, quindi, di un passo importante in quanto il Dl 19/2024, ha colmato questa notevole lacuna, introducendo così un articolato sistema abilitante per l’esercizio delle attività economiche a partire, per il momento, dal settore dell’edilizia, integrato dalla disciplina regolamentare attuativa prevista dal Decreto del Ministro del Lavoro – che è in attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione – il cui testo è stato illustrato alle parti sociali in occasione del tavolo dello scorso 23 luglio, il quale definisce le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti; da rilevate che il provvedimento ha accolto e fatto sintesi delle sollecitazioni emerse dalle associazioni sindacali e datoriali che hanno partecipato al tavolo (Ministero del Lavoro, comunicato 23 luglio 2024).

Si tratta, quindi, di un tassello importante; pertanto, a partire dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti diventa obbligatoria per il settore dell’edilizia ossia, più precisamente, per le imprese e i lavoratori autonomi che intendono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma1, lettera a), del Dlgs 81/2008; si osservi che tale obbligo ricade anche sulle imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea.

Sono esclusi dal campo applicativo solo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese che sono in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Presentazione della domanda e accesso alle informazioni

Sul piano operativo la domanda per il rilascio della patente deve essere presentata attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un proprio delegato.

La patente, rilasciata in formato digitale dall’INL, si basa sul possesso di sei specifici requisiti stabiliti dall’articolo 27, comma 1, Dlgs 81/2008 (iscrizione presso la CCIAA; regolarità formativa; possesso del DURC in corso di validità; possesso del DVR nei casi previsti; possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti; designazione del RSPP nei casi previsti) che andranno autocertificati ai sensi del Dpr 445/2000.

Da precisare che occorrerà, però, prestare molta attenzione a tale adempimento – soprattutto per quanto riguarda la regolarità formativa – in quanto la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio; solo decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere nuovamente il rilascio della patente.

Importante, poi, è anche precisare che nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL; si tratta, quindi, di una norma di salvaguardia tesa ad evitare che l’impresa o il lavoratore autonomo siano costretti ad attendere dei tempi per il rilascio che potrebbero bloccare la prosecuzione o l’inizio delle attività economiche.

Da precisare, inoltre, che alle informazioni sulla patente possono accedere i titolari di un interesse qualificato, inclusi le pubbliche amministrazioni, gli RLS, gli RLST, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis del Dlgs 81/2008, nonché il responsabile dei lavori e i Coordinatori per la sicurezza nella progettazione (CSP) e l’esecuzione dei lavori (CSE).

Sistema dei crediti e decurtazione

Per quanto riguarda il sistema dei crediti, in breve, la dotazione iniziale da cui partirà ciascuna impresa e lavoratore autonomo è di 30 crediti “base”, mentre, invece, è fissata a 15 crediti la soglia sotto la quale non si potrà più operare; a questi vanno aggiunti i crediti attribuiti in base alla storicità dell’azienda (fino a 30 crediti).

Inoltre, sarà possibile maturare ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione (es. possesso di un SGSSL certificato in base alla norma UNI EN ISO 45001; investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare per gli stranieri, etc.).

Per quanto, invece, riguarda le decurtazioni dei crediti della patente occorre ricordare che l’articolo 27 del Dlgs 81/2008, prevede che le stesse sono effettuate nei casi di violazione della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro previsti dal nuovo allegato I-bis dello stesso decreto, correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Il recupero sarà possibile fino a 15 crediti e previa valutazione di una Commissione territoriale composta da INL e INAIL – con la partecipazione di rappresentanti delle ASL e del RLST – dell’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere e di eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

Sospensione cautelare della patente

Non resta che segnalare, infine, che lo schema del nuovo decreto ministeriale prevede anche importanti disposizioni in materia di sospensione cautelare della patente.

Secondo quanto prevede l’articolo 27, comma 8, del Dlgs 81/2008, tale sospensione può essere disposta dall’INL fino a dodici mesi nel caso in cui si sono verificati infortuni che hanno determinato la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale; il nuovo provvedimento stabilisce, quindi, alcuni criteri per l’adozione della sospensione che, va precisato, può essere impugnata mediante ricorso previsto dall’articolo 14, comma 14, del Dlgs 81/2008.

Cit. “Il Sole 24 Ore”



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